Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24663
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Titolo
SENT. 138/99 D. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - DISPOSIZIONI SPECIFICHE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA PREVISIONE IN ORDINE ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA, DI CONVENZIONI TRA REGIONE E MINISTERO DELLE FINANZE, IN RITENUTO CONTRASTO CON LA NORMA DI ATTUAZIONE PER CUI LA REGIONE, PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA SI AVVALE DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE - DENUNCIATA PREVISIONE, ANCH'ESSA RITENUTA IN CONTRASTO CON LE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA, DI STATUIZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE CIRCA LA MODALITA' DI RIPARTIZIONE TRA STATO E REGIONE DELLE SOMME RISCOSSE PER SANZIONATE VIOLAZIONI - NON INCIDENZA, IN AMBO I CASI, SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - OPERATIVITA' DELLA PRIMA DELLE NORME CENSURATE SOLO IN BASE A LEGGE DELLA REGIONE - RICONOSCIUTA SALVEZZA, DI FRONTE ALLA SECONDA, DEI DIRITTI DELLA REGIONE SICILIANA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI
SENT. 138/99 D. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - DISPOSIZIONI SPECIFICHE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSO DELLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA PREVISIONE IN ORDINE ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA, DI CONVENZIONI TRA REGIONE E MINISTERO DELLE FINANZE, IN RITENUTO CONTRASTO CON LA NORMA DI ATTUAZIONE PER CUI LA REGIONE, PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA SI AVVALE DEGLI UFFICI PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE STATALE - DENUNCIATA PREVISIONE, ANCH'ESSA RITENUTA IN CONTRASTO CON LE NORME DI ATTUAZIONE STATUTARIA, DI STATUIZIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE CIRCA LA MODALITA' DI RIPARTIZIONE TRA STATO E REGIONE DELLE SOMME RISCOSSE PER SANZIONATE VIOLAZIONI - NON INCIDENZA, IN AMBO I CASI, SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - OPERATIVITA' DELLA PRIMA DELLE NORME CENSURATE SOLO IN BASE A LEGGE DELLA REGIONE - RICONOSCIUTA SALVEZZA, DI FRONTE ALLA SECONDA, DEI DIRITTI DELLA REGIONE SICILIANA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI
Testo
Non sono fondate le censure mosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto speciale e relative norme di attuazione, alle disposizioni dell'art. 24, commi 4 e 7, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, su specifici aspetti della disciplina dell'IRAP. Quanto all'art. 24, comma 4, infatti, va rilevato che la facolta' - che esso contempla - di prevedere, per l'espletamento delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRAP, convenzioni con il Ministero delle finanze - che secondo la ricorrente contraddirebbe l'art. 8 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in forza del quale la Regione si avvale per tutte le funzioni amministrative in materia tributaria, degli uffici periferici dell'amministrazione statale - e' demandata alle leggi regionali da emanarsi, per quanto riguarda la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dello stesso art. 24, comma 2, del decreto impugnato, e dunque nel rispetto della speciale autonomia finanziaria della stessa. Mentre, per quanto attiene all'art. 24, comma 7, deve osservarsi che esso prevede - con riferimento all'intero territorio nazionale - una "ripartizione delle somme riscosse" a titolo di sanzione solo "in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi", e non anche, dunque, - come lamentato dalla ricorrente - quando le sanzioni riguardino la sola IRAP. Ne' d'altra parte, la Regione siciliana potrebbe fondatamente pretendere riguardo all'altra previsione dell'art. 24, comma 7 - secondo cui le modalita' della ripartizione delle somme riscosse sono stabilite, a garanzia delle Regioni, con regolamento ministeriale adottato "d'intesa con la conferenza Stato-Regioni" - un procedimento che la veda interlocutrice esclusiva dello Stato, trattandosi di un problema comune a tutte le Regioni cui spetta la nuova imposta, e fermo comunque restando che nella disciplina concreta della ripartizione non potra' non tenersi conto del fatto che in Sicilia anche il gettito di altri tributi erariali spetta alla Regione. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le censure mosse dalla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello Statuto speciale e relative norme di attuazione, alle disposizioni dell'art. 24, commi 4 e 7, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, su specifici aspetti della disciplina dell'IRAP. Quanto all'art. 24, comma 4, infatti, va rilevato che la facolta' - che esso contempla - di prevedere, per l'espletamento delle attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRAP, convenzioni con il Ministero delle finanze - che secondo la ricorrente contraddirebbe l'art. 8 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in forza del quale la Regione si avvale per tutte le funzioni amministrative in materia tributaria, degli uffici periferici dell'amministrazione statale - e' demandata alle leggi regionali da emanarsi, per quanto riguarda la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 3, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dello stesso art. 24, comma 2, del decreto impugnato, e dunque nel rispetto della speciale autonomia finanziaria della stessa. Mentre, per quanto attiene all'art. 24, comma 7, deve osservarsi che esso prevede - con riferimento all'intero territorio nazionale - una "ripartizione delle somme riscosse" a titolo di sanzione solo "in caso di concorso formale e di violazioni continuate rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi", e non anche, dunque, - come lamentato dalla ricorrente - quando le sanzioni riguardino la sola IRAP. Ne' d'altra parte, la Regione siciliana potrebbe fondatamente pretendere riguardo all'altra previsione dell'art. 24, comma 7 - secondo cui le modalita' della ripartizione delle somme riscosse sono stabilite, a garanzia delle Regioni, con regolamento ministeriale adottato "d'intesa con la conferenza Stato-Regioni" - un procedimento che la veda interlocutrice esclusiva dello Stato, trattandosi di un problema comune a tutte le Regioni cui spetta la nuova imposta, e fermo comunque restando che nella disciplina concreta della ripartizione non potra' non tenersi conto del fatto che in Sicilia anche il gettito di altri tributi erariali spetta alla Regione. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 3
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 8