Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24664
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24660  24661  24662  24663  24665  24666  24668  24670  24671  24672  24673


Titolo
SENT. 138/99 E. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - DISPOSIZIONI SPECIFICHE - DEVOLUZIONE OBBLIGATORIA DA PARTE DELLE REGIONI, A COMUNI, PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE, DI QUOTE DEL GETTITO REGIONALE DELL'IRAP - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA INCIDENZA SULLl'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DEI CENSURATI VINCOLI DI DESTINAZIONE NELLA NECESSITA' DI COMPENSARE, PER QUANTO RIGUARDA I COMUNI E LE PROVINCE, IL CONTESTUALE VENIR MENO DI ALTRE FONTE DI ALIMENTAZIONE DELLA FINANZA LOCALE, E, PER QUANTO RIGUARDA LE CITTA' METROPOLITANE, GLI ONERI INERENTI ALLA PREVISTA ATTRIBUZIONE ALLE STESSE, DA PARTE DELLE REGIONI, DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLE PROVINCE O AFFIDATE AI COMUNI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Riguardo agli aspetti particolari della disciplina dell'IRAP, vanno respinte anche le censure mosse dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, agli artt. 27 e 29 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. La devoluzione obbligatoria ai Comuni e alle Province, da parte della Regione, di quote del gettito regionale dell'IRAP - prevista dall'art. 27 - stabilmente destinata com'e' a compensare le perdite del gettito che si verificano, nei confronti degli enti locali, a seguito della soppressione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, operata dallo stesso art. 27, al comma 1, in conformita' al criterio di delega di cui all'art. 3, comma 144, lett. q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, si inquadra nella complessa operazione di revisione del sistema tributario disegnata dall'art. 3, comma 143, della legge n. 662, in cui istituzione di nuovi tributi e contestuale abolizione di tributi preesistenti, nonche' revisione di altri tributi preesistenti, e modifiche al regime dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali, devono modularsi in modo da "assicurare l'assenza di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato" e "l'assenza di effetti finanziari netti negativi per le Regioni e gli enti locali" (art. 3, comma 151, della legge n. 662 del 1996) e da evitare, nella fase transitoria, "carenze e sovrapposizioni nei flussi finanziari dello Stato, delle Regioni e degli altri enti locali" (art. 3, comma 147, lett. a), della legge n. 662). Ne' quindi puo' negarsi al legislatore statale, per dare attuazione a tale disegno, il potere di imporre alle Regioni un vincolo di destinazione (cfr. art. 27, comma 2, terzo periodo, del decreto impugnato) in ordine all'utilizzazione di una parte del gettito dell'IRAP, ad esse spettante, al fine di compensare il venir meno di altre fonti di alimentazione della finanza locale. E poiche' anche nella Regione siciliana l'ordinamento della finanza locale, ivi compresa la disciplina dei trasferimenti finanziari, fa tuttora capo allo Stato, si giustifica che anche in Sicilia trovi applicazione il vincolo di destinazione in esame, mentre in altre Regioni speciali cui sono stati trasferiti maggiori poteri in tema di finanza locale cio' e' demandato alla normazione locale, fermo pero' restando comunque il vincolo ad assicurare agli enti locali "le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione" del decreto legislativo impugnato (art 27, comma 6, del d.lgs. n. 446 del 1997). Il che, a maggior ragione, va detto anche in ordine all'art. 29 del decreto, che si limita a disporre che le Regioni, nell'attribuire alle Citta' metropolitane le funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai Comuni, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito (genericamente) di "tributi regionali", vincolando la Regione soltanto ad un principio di equilibrio e di corrispondenza fra funzioni e risorse attribuite. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1975  n. 1074  art. 2  e ss.