Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24665
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Titolo
SENT. 138/99 F. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - NORME RELATIVE ALLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'IRAP PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1998 E 1999 - RINVIO ALL'ANNO 2000 DEGLI EFFETTI DELLE PREVISTE LEGGI REGIONALI ATTUATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO E APPLICABILITA', NEL FRATTEMPO, IN ORDINE AI CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI DELL'IMPOSTA, DELLE DISPOSIZIONI STATALI RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA INCIDENZA SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLE CENSURATE LIMITAZIONI NELL'ESIGENZA DI ASSICURARE, NELLA SPERIMENTAZIONE INIZIALE DELLE INTRODOTTE INNOVAZIONI, L'EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI E DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA I VARI LIVELLI DI GOVERNO E LE VARIE AREE TERRITORIALI DEL PAESE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 138/99 F. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - NORME RELATIVE ALLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'IRAP PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1998 E 1999 - RINVIO ALL'ANNO 2000 DEGLI EFFETTI DELLE PREVISTE LEGGI REGIONALI ATTUATIVE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO E APPLICABILITA', NEL FRATTEMPO, IN ORDINE AI CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI DELL'IMPOSTA, DELLE DISPOSIZIONI STATALI RELATIVE ALLE IMPOSTE SUI REDDITI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA INCIDENZA SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLE CENSURATE LIMITAZIONI NELL'ESIGENZA DI ASSICURARE, NELLA SPERIMENTAZIONE INIZIALE DELLE INTRODOTTE INNOVAZIONI, L'EQUILIBRIO DEI CONTI PUBBLICI E DEI RAPPORTI FINANZIARI TRA I VARI LIVELLI DI GOVERNO E LE VARIE AREE TERRITORIALI DEL PAESE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorso alla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, contenute negli artt. 24, comma 6, 25 e 30 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Senza dubbio, infatti, il rinvio (art. 24, comma 6) degli effetti delle previste leggi regionali di attuazione delle norme del decreto in materia , al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000 - rinvio che peraltro non impedisce alla ricorrente di porre mano sin d'ora alla propria prevista legislazione di attuazione - e la conseguente applicazione, in questo frattempo (art. 25) anche riguardo all'IRAP della disciplina statale in tema di controllo e accertamento relativa alle imposte sui redditi - anche se con la partecipazione, anch'essa espressamente prevista, nell'attivita' di accertamento, di Regioni, Province e Comuni - e della disciplina statale (art. 30) della riscossione e del versamento in acconto, costituiscono, in particolare nei riguardi dell'autonomia speciale della Regione siciliana, una limitazione eccezionale. Tale limitazione, pero', si giustifica in vista dell'esigenza di assicurare una uniforme applicazione del nuovo tributo nella delicata fase di passaggio in cui, sperimentandosi il nuovo prelievo, il cui gettito va a sostituire quello dei tributi soppressi, si deve tuttavia assicurare l'equilibrio dei conti pubblici e dei rapporti finanziari fra i vari livelli di governo e fra le varie aree territoriali del paese, anche attraverso i meccanismi di compensazione e di riequilibrio previsti allo scopo (cfr., artt. 41, 42 e 43, comma 2, dello stesso decreto legislativo), ed in cui quindi qualsiasi deroga all'uniformita' di applicazione potrebbe comportare difficolta' operative e pericoli di squilibri. - Su altre norme del decreto 'de quo' relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP, si veda anche la seguente massima G. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorso alla Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, contenute negli artt. 24, comma 6, 25 e 30 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Senza dubbio, infatti, il rinvio (art. 24, comma 6) degli effetti delle previste leggi regionali di attuazione delle norme del decreto in materia , al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000 - rinvio che peraltro non impedisce alla ricorrente di porre mano sin d'ora alla propria prevista legislazione di attuazione - e la conseguente applicazione, in questo frattempo (art. 25) anche riguardo all'IRAP della disciplina statale in tema di controllo e accertamento relativa alle imposte sui redditi - anche se con la partecipazione, anch'essa espressamente prevista, nell'attivita' di accertamento, di Regioni, Province e Comuni - e della disciplina statale (art. 30) della riscossione e del versamento in acconto, costituiscono, in particolare nei riguardi dell'autonomia speciale della Regione siciliana, una limitazione eccezionale. Tale limitazione, pero', si giustifica in vista dell'esigenza di assicurare una uniforme applicazione del nuovo tributo nella delicata fase di passaggio in cui, sperimentandosi il nuovo prelievo, il cui gettito va a sostituire quello dei tributi soppressi, si deve tuttavia assicurare l'equilibrio dei conti pubblici e dei rapporti finanziari fra i vari livelli di governo e fra le varie aree territoriali del paese, anche attraverso i meccanismi di compensazione e di riequilibrio previsti allo scopo (cfr., artt. 41, 42 e 43, comma 2, dello stesso decreto legislativo), ed in cui quindi qualsiasi deroga all'uniformita' di applicazione potrebbe comportare difficolta' operative e pericoli di squilibri. - Su altre norme del decreto 'de quo' relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP, si veda anche la seguente massima G. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2 e ss.