Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24666
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Titolo
SENT. 138/99 G. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - NORME RELATIVE ALLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1998 E 1999 - PREVISTA SOSPENSIONE, PER TALE PERIODO, DELLA PIENA OPERATIVITA' DELLA NUOVA NORMATIVA, CON APPLICABILITA', NEL FRATTEMPO, ANCHE IN ORDINE A CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE DELL'IRAP, DELLA DISCIPLINA STATALE SULLE IMPOSTE SUI REDDITI - GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - CONTESTATA RISERVA ALLO STATO, IN PARTICOLARE, DI QUOTE DEL GETTITO DELL'IRAP A COMPENSAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL TRIBUTO E DELLA PERDITA DEL GETTITO DELLA CESSATA IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - LAMENTATA CONSEGUENTE INCIDENZA SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLE NORME CENSURATE NEI NUOVI ONERI ORGANIZZATIVI ASSUNTI DALLO STATO E NELLA NECESSITA' DI MANTENERE EQUILIBRI FINANZIARI ALTRIMENTI ALTERATI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 138/99 G. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - NORME RELATIVE ALLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1998 E 1999 - PREVISTA SOSPENSIONE, PER TALE PERIODO, DELLA PIENA OPERATIVITA' DELLA NUOVA NORMATIVA, CON APPLICABILITA', NEL FRATTEMPO, ANCHE IN ORDINE A CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE DELL'IRAP, DELLA DISCIPLINA STATALE SULLE IMPOSTE SUI REDDITI - GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - CONTESTATA RISERVA ALLO STATO, IN PARTICOLARE, DI QUOTE DEL GETTITO DELL'IRAP A COMPENSAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL TRIBUTO E DELLA PERDITA DEL GETTITO DELLA CESSATA IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - LAMENTATA CONSEGUENTE INCIDENZA SULL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - ESCLUSIONE - GIUSTIFICAZIONE DELLE NORME CENSURATE NEI NUOVI ONERI ORGANIZZATIVI ASSUNTI DALLO STATO E NELLA NECESSITA' DI MANTENERE EQUILIBRI FINANZIARI ALTRIMENTI ALTERATI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Nell'ambito delle questioni proposte dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP - che anzitutto prevedono (artt. 24, comma 6, 25 e 30) per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, con il rinvio degli effetti delle leggi regionali di attuazione della disciplina contenuta al riguardo nel decreto, l'applicabilita', anche riguardo all'IRAP, delle norme statali, in tema di controllo, accertamento e riscossione, relative alle imposte sui redditi - vanno anche respinte le censure mosse, in particolare, all'art. 26. La riserva allo Stato, per il suddetto periodo transitorio, di una quota del gettito dell'IRAP, prevista dal primo comma di tale articolo, a compensazione dei costi di gestione del tributo, non contrasta - contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente .- con l'art. 8 delle Norme di attuazione statutaria emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1078 - secondo il quale la Regione siciliana si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia tributaria, degli uffici periferici dell'amministrazione statale - non essendo fondato il timore, espresso dalla ricorrente, che cio' possa comportare un duplice esborso a carico della Regione per la stessa attivita' svolta dagli uffici statali, gia' incaricati dell'attivita' di applicazione degli altri tributi erariali il cui gettito spetta alla Regione. La gestione del nuovo tributo comporta infatti per lo Stato nuovi oneri organizzativi, che ben possono giustificare un compenso commisurato alla quota del gettito: mentre la contemporanea abolizione di altri tributi comportera', ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il venir meno dei rimborsi commisurati all'ammontare delle entrate soppresse gia' di spettanza della Regione. Nemmeno contrasta con le norme di attuazione e statutarie la previsione dell'art. 26, comma 2, del decreto, ma gia' contemplata dall'art. 3, comma 144, lett. o), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di una riserva allo Stato, per i primi due esercizi, di una quota del gettito IRAP a compensazione della perdita del gettito della cessata imposta sul patrimonio netto delle imprese. E' infatti lo stesso art. 2, primo comma, delle citate norme di attuazione, che prevede la possibilita' per la legge dallo Stato di riservare all'erario nuove entrate tributarie destinate a soddisfare finalita', contingenti o continuative, dallo Stato specificate nella stessa legge, e tra queste finalita' ben puo' ritenersi compresa quella, chiaramente espressa nel decreto impugnato e ancor prima nella legge di delega, di mantenere, nella fase di transizione, gli equilibri finanziari altrimenti alterati dal venir meno di un tributo, come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il cui gettito, pur trattandosi di un'imposta istituita con carattere di temporaneita', e quindi, piu' che abolita, non confermata, era anch'esso gia' riservato allo Stato. - Riguardo ad altre norme del decreto relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP, v., in particolare, la precedente massima F. red.: S. Pomodoro
Nell'ambito delle questioni proposte dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP - che anzitutto prevedono (artt. 24, comma 6, 25 e 30) per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, con il rinvio degli effetti delle leggi regionali di attuazione della disciplina contenuta al riguardo nel decreto, l'applicabilita', anche riguardo all'IRAP, delle norme statali, in tema di controllo, accertamento e riscossione, relative alle imposte sui redditi - vanno anche respinte le censure mosse, in particolare, all'art. 26. La riserva allo Stato, per il suddetto periodo transitorio, di una quota del gettito dell'IRAP, prevista dal primo comma di tale articolo, a compensazione dei costi di gestione del tributo, non contrasta - contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente .- con l'art. 8 delle Norme di attuazione statutaria emanate con il d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1078 - secondo il quale la Regione siciliana si avvale, per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia tributaria, degli uffici periferici dell'amministrazione statale - non essendo fondato il timore, espresso dalla ricorrente, che cio' possa comportare un duplice esborso a carico della Regione per la stessa attivita' svolta dagli uffici statali, gia' incaricati dell'attivita' di applicazione degli altri tributi erariali il cui gettito spetta alla Regione. La gestione del nuovo tributo comporta infatti per lo Stato nuovi oneri organizzativi, che ben possono giustificare un compenso commisurato alla quota del gettito: mentre la contemporanea abolizione di altri tributi comportera', ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 1074 del 1965, il venir meno dei rimborsi commisurati all'ammontare delle entrate soppresse gia' di spettanza della Regione. Nemmeno contrasta con le norme di attuazione e statutarie la previsione dell'art. 26, comma 2, del decreto, ma gia' contemplata dall'art. 3, comma 144, lett. o), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di una riserva allo Stato, per i primi due esercizi, di una quota del gettito IRAP a compensazione della perdita del gettito della cessata imposta sul patrimonio netto delle imprese. E' infatti lo stesso art. 2, primo comma, delle citate norme di attuazione, che prevede la possibilita' per la legge dallo Stato di riservare all'erario nuove entrate tributarie destinate a soddisfare finalita', contingenti o continuative, dallo Stato specificate nella stessa legge, e tra queste finalita' ben puo' ritenersi compresa quella, chiaramente espressa nel decreto impugnato e ancor prima nella legge di delega, di mantenere, nella fase di transizione, gli equilibri finanziari altrimenti alterati dal venir meno di un tributo, come l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, il cui gettito, pur trattandosi di un'imposta istituita con carattere di temporaneita', e quindi, piu' che abolita, non confermata, era anch'esso gia' riservato allo Stato. - Riguardo ad altre norme del decreto relative alla fase di prima applicazione dell'IRAP, v., in particolare, la precedente massima F. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 8
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 9