Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24668
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24660  24661  24662  24663  24664  24665  24666  24670  24671  24672  24673


Titolo
SENT. 138/99 H. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - DISPOSIZIONI SPECIFICHE - CRITERI PER LA COMPENSAZIONE DELL'ABOLIZIONE, CONTESTUALE ALLA INTRODUZIONE DELL'IRAP, DI TRIBUTI GIA' SPETTANTI ALLA REGIONE SICILIANA E PER IL CALCOLO E L'ATTRIBUZIONE, NEI RAPPORTI TRA STATO E REGIONE, DELLE C.D. "ECCEDENZE" - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA MENOMAZIONE, IN CONSEGUENZA DEGLI EFFETTI PRESUMIBILMENTE PER ESSA SFAVOREVOLI, DELL'APPLICAZIONE DI DETTI CRITERI, DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - ESCLUSIONE - RICONOSCIUTA POSSIBILITA' DI RIDUZIONE DI RISORSE PER LA REGIONE SICILIANA, MA NON IN MISURA TALE DA IMPEDIRLE DI SVOLGERE LE SUE FUNZIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate con ricorso della Regione siciliana, in riferimento agli artt. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti delle disposizioni degli artt. 36, 41 e 42 del d.lgs. 15 dicembre 1997 in base all'assunto che nell'ambito della disciplina della nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), la prima, nel disporre l'abolizione di vari tributi, non prevederebbe alcuna forma di compensazione a favore della Regione (come invece il decreto fa nei confronti dello Stato) per la perdita del gettito di tributi ad essa prima spettanti, e la seconda e la terza, a loro volta, col prevedere il calcolo delle cosi' dette "eccedenze" annuali del gettito dell'IRAP e il loro versamento ad integrazione del Fondo sanitario nazionale, a copertura di nuove funzioni da trasferire o in definitiva a favore del bilancio statale, comporterebbero anch'essi una riduzione della capacita' di manovra finanziaria della Regione. Deve invero riconoscersi che il sistema cui le norme censurate danno luogo, pur restando ispirato alla logica della compensazione, ad ogni livello, fra gettito perduto per effetto dell'abolizione di certi tributi e gettito acquisito con i nuovi tributi, e del mantenimento dell'equilibrio finanziario nei rapporti fra Stato e autonomie speciali, secondo il principio sancito dall'art. 43, comma 2, dello stesso decreto legislativo - opera attraverso meccanismi di salvaguardia a favore delle esigenze finanziarie statali piu' efficaci di quelli previsti a favore della Regione, non potendosi escludere, per la Regione, specie nella fase transitoria, qualche diminuzione di entrate, vuoi per l'ipotesi di gettito dei nuovi tributi inferiore alle aspettative, vuoi per l'incidenza della quota del gettito IRAP che la Regione dovra' obbligatoriamente devolvere agli enti locali ai sensi dell'art. 27. Tuttavia - a parte altri piu' particolari rilievi - ad escludere, nel caso, la illegittimita' costituzionale - in presenza di un sistema di finanziamento che non e' mai stato interamente e organicamente coordinato con il riparto delle funzioni, cosi' da far corrispondere, come sarebbe necessario, esercizio di funzioni e relativi oneri finanziari da un lato, e disponibilita' di risorse, in termini di potesta' impositiva (correlata alla capacita' fiscale della collettivita' regionale), o di devoluzione di gettito tributario, o di altri meccanismi di finanziamento, dall'altro - vale la considerazione che le norme statutarie e di attuazione non stabiliscono, a favore della Regione, una rigida garanzia "quantitativa", cioe' la garanzia della disponibilita' di entrate tributarie non inferiori a quelle ottenute in passato, onde, nell'eventualita' di abolizione di tributi erariali il cui gettito era devoluto alla Regione, o di complesse operazioni di riforma e di sostituzione di tributi, come quella realizzata sulla base dell'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aversi, senza violazione costituzionale, anche riduzioni di risorse per la Regione, purche' non tali da rendere impossibile lo svolgimento delle sue funzioni. Piu' in generale, d'altra parte, la Corte costituzionale ha in piu' occasioni ammesso che la legge dello Stato possa, nell'ambito di manovre di finanza pubblica, anche determinare riduzioni nella disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' appunto non tali da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. - Riguardo ai su richiamati principi, cfr. S. nn. 307/1983, 123/1992 e 370/1993. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  27/07/1965  n. 1074  art. 2  e ss.