Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24670
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Titolo
SENT. 138/99 I. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - DISPOSIZIONI SPECIFICHE - ISTITUZIONE DI CONTI PRESSO LE TESORERIE STATALI PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI IRAP E IL LORO RIVERSAMENTO A FAVORE DI STATO, REGIONI, COMUNI, PROVINCE E FONDO SANITARIO NAZIONALE - PREVISTA DETERMINAZIONE, CON DECRETO DA EMANARSI DAL MINISTRO DELLE FINANZE SENTITA LA CONFERENZA STATO-REGIONI, DELLE MODALITA' TECNICO-CONTABILI DI TALE RIVERSAMENTO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA MENOMAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - ESCLUSIONE - CARATTERE MERAMENTE APPLICATIVO, DA PARTE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DELLE PREVISIONI DI LEGGE CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE E IL RIPARTO DEL GETTITO DELLE NUOVE IMPOSTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 138/99 I. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) - DISPOSIZIONI SPECIFICHE - ISTITUZIONE DI CONTI PRESSO LE TESORERIE STATALI PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE A TITOLO DI IRAP E IL LORO RIVERSAMENTO A FAVORE DI STATO, REGIONI, COMUNI, PROVINCE E FONDO SANITARIO NAZIONALE - PREVISTA DETERMINAZIONE, CON DECRETO DA EMANARSI DAL MINISTRO DELLE FINANZE SENTITA LA CONFERENZA STATO-REGIONI, DELLE MODALITA' TECNICO-CONTABILI DI TALE RIVERSAMENTO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA MENOMAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA RICORRENTE - ESCLUSIONE - CARATTERE MERAMENTE APPLICATIVO, DA PARTE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA, DELLE PREVISIONI DI LEGGE CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE E IL RIPARTO DEL GETTITO DELLE NUOVE IMPOSTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti dell'art. 40 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la istituzione di conti presso le tesorerie statali per il versamento delle somme riscosse a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF, e il loro riversamento a favore dello Stato, dei Comuni, delle Province, del Fondo sanitario nazionale, e solo per la parte residua alla Regione. E' da escludersi infatti che tale articolo dia luogo a violazione della autonomia finanziaria della Regione, in quanto esso si limita a fissare semplicemente le modalita' tecnico-contabili dirette a dare applicazione alle previsioni di legge circa l'attribuzione e il riparto del gettito delle nuove imposte: modalita' che non possono che far capo ad una disciplina uniforme, posto che non solo il gettito va attribuito alle singole Regioni secondo i criteri e le regole stabiliti dall'art. 4, ma inoltre, nella fase transitoria, il gettito, in particolare dell'IRAP, e' ripartito fra diversi enti e diverse destinazioni, secondo le altre previsioni del decreto (artt. 26, 38, 41 e 42). Senza dire che, in ogni caso, le modalita' di riversamento delle somme in questione sono stabilite dal Ministro sentita la conferenza Stato-Regioni (com'e' logico, trattandosi di modalita' che interessano tutte le Regioni e i loro rapporti con lo Stato). - V. la precedente massima H. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, nei confronti dell'art. 40 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la istituzione di conti presso le tesorerie statali per il versamento delle somme riscosse a titolo di IRAP e di addizionale IRPEF, e il loro riversamento a favore dello Stato, dei Comuni, delle Province, del Fondo sanitario nazionale, e solo per la parte residua alla Regione. E' da escludersi infatti che tale articolo dia luogo a violazione della autonomia finanziaria della Regione, in quanto esso si limita a fissare semplicemente le modalita' tecnico-contabili dirette a dare applicazione alle previsioni di legge circa l'attribuzione e il riparto del gettito delle nuove imposte: modalita' che non possono che far capo ad una disciplina uniforme, posto che non solo il gettito va attribuito alle singole Regioni secondo i criteri e le regole stabiliti dall'art. 4, ma inoltre, nella fase transitoria, il gettito, in particolare dell'IRAP, e' ripartito fra diversi enti e diverse destinazioni, secondo le altre previsioni del decreto (artt. 26, 38, 41 e 42). Senza dire che, in ogni caso, le modalita' di riversamento delle somme in questione sono stabilite dal Ministro sentita la conferenza Stato-Regioni (com'e' logico, trattandosi di modalita' che interessano tutte le Regioni e i loro rapporti con lo Stato). - V. la precedente massima H. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2 e ss.