Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24671
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Titolo
SENT. 138/99 L. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI - RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA DELL'IRAP ANCHE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PREVISIONE CHE I RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO, LE AUTONOMIE SPECIALI E GLI ENTI LOCALI, OGGETTO DI DETTA DISCIPLINA, SIANO REGOLATI IN MODO TALE DA MANTENERE IL NECESSARIO EQUILIBRIO FINANZIARIO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - MANCATA DEDUZIONE E SVOLGIMENTO, NEL RICORSO, DI MOTIVI SPECIFICATAMENTE RIFERIBILI ALLA DISPOSIZIONE CENSURATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 138/99 L. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - ISTITUZIONE E DISCIPLINA, CON DECRETO LEGISLATIVO, DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI - RIFERIMENTO DELLA DISCIPLINA DELL'IRAP ANCHE ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - PREVISIONE CHE I RAPPORTI FINANZIARI TRA LO STATO, LE AUTONOMIE SPECIALI E GLI ENTI LOCALI, OGGETTO DI DETTA DISCIPLINA, SIANO REGOLATI IN MODO TALE DA MANTENERE IL NECESSARIO EQUILIBRIO FINANZIARIO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - MANCATA DEDUZIONE E SVOLGIMENTO, NEL RICORSO, DI MOTIVI SPECIFICATAMENTE RIFERIBILI ALLA DISPOSIZIONE CENSURATA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, e agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti dell'art. 43 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (emanato in base a delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), che rende esplicito il riferimento delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, e stabilisce che "i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario". La questione, infatti, non e' in alcun modo motivata ne' sviluppata nel ricorso. - Sull'art. 43, comma 2, del decreto legislativo in questione, v. peraltro gli accenni ripetutamente espressi nelle precedenti massime. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, e agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti dell'art. 43 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (emanato in base a delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), che rende esplicito il riferimento delle disposizioni del decreto legislativo concernenti la nuova imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) anche alle Province autonome di Trento e Bolzano, e stabilisce che "i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da mantenere il necessario equilibrio finanziario". La questione, infatti, non e' in alcun modo motivata ne' sviluppata nel ricorso. - Sull'art. 43, comma 2, del decreto legislativo in questione, v. peraltro gli accenni ripetutamente espressi nelle precedenti massime. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2 e ss.
legge 23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 143