Sentenza 61/2022 (ECLI:IT:COST:2022:61)
Massima numero 44610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 10/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44609


Titolo
Affidamento nella sicurezza giuridica - In genere - Necessità di tutelare la certezza e stabilità dei rapporti giuridici - Esigenza rafforzata in materia elettorale, a tutela del diritto di elettorato passivo e del diritto di voto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Siciliana, autoqualificata di interpretazione autentica, che determina le modalità di calcolo del premio di maggioranza in modo irragionevole, lesivo dell'affidamento dei candidati). (Classif. 007001).

Testo

L'esigenza di tutela del legittimo affidamento dei destinatari della regolazione originaria e del principio di certezza e stabilità dei rapporti giuridici si presenta, con particolare evidenza, in relazione ad interventi retroattivi nella materia elettorale, in cui affidamento e stabilità dei rapporti giuridici sono posti a tutela di diritti e beni di peculiare rilievo costituzionale, come il diritto inviolabile di elettorato passivo di cui all'art. 51 Cost., aspetto essenziale della partecipazione dei cittadini alla vita democratica, e lo stesso diritto di voto esercitato ai sensi dell'art. 48 Cost., diritto che svolge una funzione decisiva nell'ordinamento costituzionale, in quanto ha come connotato essenziale il suo collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme. (Precedenti: S. 48/2021 - mass. 43717; S. 35/2017 - mass. 40256; S. 1/2014 - mass. 37583; S. 141/1996 - mass. 22377).


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2020, che, qualificandosi come norma di interpretazione autentica dell'art. 4, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 35 del 1997, prevede che per attribuire il premio di maggioranza alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco proclamato eletto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nei casi in cui la percentuale del 60% dei seggi non corrisponda ad una cifra intera ma ad un quoziente decimale, l'arrotondamento si effettua per eccesso in caso di decimale uguale o superiore a 50 centesimi e per difetto in caso di decimale inferiore a 50 centesimi. La norma censurata dal TAR Sicilia assegna alla disposizione interpretata un significato che non rientra tra le possibili varianti di senso del testo oggetto di pretesa interpretazione autentica; al contrario, a seguito di tale intervento legislativo, non resta immutato il tenore testuale della disposizione interpretata, né risulta privilegiata, e resa vincolante, una delle interpretazioni desumibili da tale testo, perché la norma censurata indica un significato estraneo alle variabili di senso riconducibili al testo intrepretato, riducendo la consistenza del premio di maggioranza al di sotto della soglia del 60%. (Precedente: S. 70/2020 - mass. 43257).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  03/03/2020  n. 6  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte