Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24672
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24660  24661  24662  24663  24664  24665  24666  24668  24670  24671  24673


Titolo
SENT. 138/99 M. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - RIORDINO, CON DECRETO LEGISLATIVO, CONTESTUALMENTE ALLA ISTITUZIONE E ALLA DISCIPLINA DELL'IRAP E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF, DELLA DISCIPLINA DEI TRIBUTI LOCALI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE - ATTRIBUZIONE, DAL I GENNAIO 1999, A PROVINCE E COMUNI DEI GETTITI DI ALCUNI TRIBUTI ERARIALI E CORRISPONDENTE RIDUZIONE DI GIA' PREVISTI TRASFERIMENTI DI FONDI ERARIALI AGLI ENTI LOCALI - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO DALLA REGIONE SICILIANA - LAMENTATA INGIUSTIFICATA RIDUZIONE, IN CONSEGUENZA DELLA TEMUTA CONTEMPORANEA OPERATIVITA' NELLA REGIONE DI ENTRAMBE LE NORME (LA PRIMA DELLE QUALI RIGUARDANTE IMPOSTE IL CUI GETTITO ERA GIA' DEVOLUTO AD ESSA) DEL COMPLESSO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE IN SICILIA - QUESTIONE FORMULATA IN BASE A NON CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - APPLICABILITA' DELLE STESSE IN SICILIA SOLO IN FORZA DI LEGGE DELLA REGIONE VINCOLATA AL MANTENIMENTO DEI NECESSARI EQUILIBRI FINANZIARI - NON FONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione siciliana, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e relative norme di attuazione, e agli artt. 3 e 76 Cost., nei confronti degli artt. 60 e 61 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (emanato in base a delega contenuta nell'art. 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) ai quali si contesta, in base a non condivisibile interpretazione, che con l'attribuire, il primo, a far tempo dal I gennaio 1999, alle Province e ai Comuni, i gettiti di imposte gia' devolute alla Regione siciliana - come il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della proprieta' di beni immobili e sugli atti costitutivi o traslativi di diritti reali sugli stessi - e, il secondo, col disporre, dalla stessa data, la corrispondente riduzione dei gia' previsti trasferimenti di fondi erariali a favore delle Province e dei Comuni, darebbero luogo ad una complessiva ingiustificata riduzione delle risorse a disposizione del sistema delle autonomie in Sicilia. L'art. 60, comma 4, demanda infatti alle Regioni a statuto speciale l'attuazione, per il rispettivo territorio, delle disposizioni sulla devoluzione dei tributi indicati a Province e Comuni, "in conformita' dei rispettivi statuti", e prevede (con formula analoga a quella dell'art. 43, comma 2) che "contestualmente" siano disciplinati i rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario". A sua volta, poi, l'art. 61, comma 4, prevede, per le Regioni a statuto speciale , che le operazioni di riequilibrio di cui al d.lgs. 30 giugno 1997, n. 244 - il quale detta le norme sul riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, per adeguarlo, al termine di una lunga fase di transizione, a fabbisogni oggettivamente determinati - "si applichino solo dopo il recepimento delle disposizioni dell'art. 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti", il che, data la improprieta' della formulazione adottata, per l'evidente impossibilita' del recepimento di tali disposizioni negli statuti speciali, necessariamente significa che la regolazione dei rapporti finanziari con i Comuni avverra', in conformita' allo statuto, in occasione della attuazione, da parte della Regione, delle disposizioni dell'art. 60, commi 1 e 2, e in modo tale - come espressamente stabilisce il comma 4 dello stesso art. 60 - da "mantenere il necessario equilibrio finanziario". Intese in tal senso le norme impugnate - non rilevando che in esse si parli di "attuazione" da parte delle Regioni e non di potesta' concorrente, giacche' il previsto trasferimento di tributi erariali non si sarebbe comunque potuto autonomamente operare da parte della Regione, e restando escluso che contemporaneamente al trasferimento del gettito tributario dalla Regione siciliana alle Province e ai Comuni possa operarsi la temuta riduzione dei trasferimenti statali a Province e Comuni siciliani - non prestano il fianco alle avanzate censure. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2  e ss.

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  143