Sentenza 138/1999 (ECLI:IT:COST:1999:138)
Massima numero 24673
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Titolo
SENT. 138/99 N. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - MODALITA' APPLICATIVE, DI NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO ISTITUTIVO DELLE STESSE, PREVISTE IN DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RIGUARDO, IN PARTICOLARE, AL RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO, NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DALLA REGIONE SICILIANA, PER LAMENTATA INCIDENZA SULLA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA - MANCANZA, NELLE FORMULATE CENSURE, DI CONSISTENZA AUTONOMA RISPETTO A QUELLE, RITENUTE DALLA CORTE COSTITUZIONALE PRIVE DI FONDAMENTO, AVANZATE IN ALTRO RICORSO DELLA STESSA REGIONE CONTRO LE SUDDETTE NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 138/99 N. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF - MODALITA' APPLICATIVE, DI NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO ISTITUTIVO DELLE STESSE, PREVISTE IN DECRETO DEL MINISTRO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, RIGUARDO, IN PARTICOLARE, AL RIVERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSSE - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO, NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, DALLA REGIONE SICILIANA, PER LAMENTATA INCIDENZA SULLA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA - MANCANZA, NELLE FORMULATE CENSURE, DI CONSISTENZA AUTONOMA RISPETTO A QUELLE, RITENUTE DALLA CORTE COSTITUZIONALE PRIVE DI FONDAMENTO, AVANZATE IN ALTRO RICORSO DELLA STESSA REGIONE CONTRO LE SUDDETTE NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale sull'IRPEF, ai sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446." Una volta riconosciute infondate, con questa stessa sentenza, le censure di illegittimita' costituzionale rivolte al decreto legislativo n. 446 del 1997, e in particolare, fra l'altro, agli articoli 1, 2, 4, 15 (sulla configurazione generale e sulla spettanza dell'imposta regionale sulle attivita' produttive), 26, comma 1 (sulla riserva allo Stato di una quota del gettito a compensazione dei costi di gestione), 40 (sulle modalita' di versamento e riversamento del gettito), 41 e 42 (sulle cosi' dette "eccedenze" e sulla loro compensazione), non puo' riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse al decreto ministeriale, emanato peraltro, come prevede l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo, previo parere della conferenza Stato-Regioni. Delle disposizioni del decreto ministeriale particolarmente investite dal ricorso, infatti, sia l'art. 1 - che disciplina la istituzione dei conti previsti dall'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, nonche' di un conto intestato all'erario per il versamento delle quote di spettanza statale ai sensi dell'art. 26 e delle eccedenze di cui agli artt. 41 e 42 del decreto legislativo - sia l'art. 2 - che disciplina le modalita' operative per l'afflusso delle somme sui conti, e, piu' in particolare, alla lettera B, punto IV, del comma 3, in coerenza con il sistema dei conti previsti dall'art. 40 del decreto legislativo, l'afflusso delle somme derivanti dai versamenti unitari, relativi ad una pluralita' di tributi, effettuati dai contribuenti titolari di partita IVA - sia l'art. 3, comma 3 - che a sua volta disciplina, per il 1998 e per il 1999, il riversamento dell'IRAP sui vari conti - non fanno che dettare le modalita' applicative delle predette norme legislative. red.: S. Pomodoro
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana contro il Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 24 marzo 1998, recante "Modalita' di riversamento delle somme riscosse per l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e per l'addizionale regionale sull'IRPEF, ai sensi del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446." Una volta riconosciute infondate, con questa stessa sentenza, le censure di illegittimita' costituzionale rivolte al decreto legislativo n. 446 del 1997, e in particolare, fra l'altro, agli articoli 1, 2, 4, 15 (sulla configurazione generale e sulla spettanza dell'imposta regionale sulle attivita' produttive), 26, comma 1 (sulla riserva allo Stato di una quota del gettito a compensazione dei costi di gestione), 40 (sulle modalita' di versamento e riversamento del gettito), 41 e 42 (sulle cosi' dette "eccedenze" e sulla loro compensazione), non puo' riconoscersi alcuna consistenza autonoma alle censure mosse al decreto ministeriale, emanato peraltro, come prevede l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo, previo parere della conferenza Stato-Regioni. Delle disposizioni del decreto ministeriale particolarmente investite dal ricorso, infatti, sia l'art. 1 - che disciplina la istituzione dei conti previsti dall'art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, nonche' di un conto intestato all'erario per il versamento delle quote di spettanza statale ai sensi dell'art. 26 e delle eccedenze di cui agli artt. 41 e 42 del decreto legislativo - sia l'art. 2 - che disciplina le modalita' operative per l'afflusso delle somme sui conti, e, piu' in particolare, alla lettera B, punto IV, del comma 3, in coerenza con il sistema dei conti previsti dall'art. 40 del decreto legislativo, l'afflusso delle somme derivanti dai versamenti unitari, relativi ad una pluralita' di tributi, effettuati dai contribuenti titolari di partita IVA - sia l'art. 3, comma 3 - che a sua volta disciplina, per il 1998 e per il 1999, il riversamento dell'IRAP sui vari conti - non fanno che dettare le modalita' applicative delle predette norme legislative. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2 e ss.