Sentenza 140/1999 (ECLI:IT:COST:1999:140)
Massima numero 24631
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24632  24633


Titolo
SENT. 140/99 A. SANITA' PUBBLICA - REGIONE LOMBARDIA - CRITERI DELL'ACCREDITAMENTO AI FINI DELLE CONVENZIONI DALLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CON IL SERVIZIO SANITARIO - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - CONFLITTO SOLLEVATO PER RITENUTA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI STATALI - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DA PARTE DELLA REGIONE PER ESSERE STATO IL RICORSO PROPOSTO, OLTRE CHE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DAL MINISTRO DELLA SANITA' - REIEZIONE.

Testo
Nel giudizio sul conflitto di attribuzione tra Stato e Regione Lombardia, in relazione alla deliberazione della Giunta regionale n. 23995 del 13 gennaio 1997 (recante determinazioni in merito alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, dei decreti legislativi nn. 502 del 1992 e 517 del 1993 relativamente all'istituto dell'accreditamento ai fini delle convenzioni delle strutture pubbliche e private con il Servizio sanitario), va respinta la eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Regione per essere stato il ricorso proposto, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della sanita'. Infatti, anche se il Ministro - in mancanza della delega del Presidente del Consiglio richiesta dall'art. 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 - non era legittimato a sollevare il conflitto, certamente lo era il Presidente del Consiglio e cio' toglie rilevanza al vizio denunciato.

- Cfr. S. n. 172/1983.

Atti oggetto del giudizio

deliberazione giunta regione Lombardia  13/01/1997  n. 23995  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 3