Sentenza 140/1999 (ECLI:IT:COST:1999:140)
Massima numero 24633
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Titolo
SENT. 140/99 C. SANITA' PUBBLICA - REQUISITI MINIMI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO, IN RELAZIONE AD ESSO, NEI CONFRONTI DELLO STATO, DALLA REGIONE LOMBARDIA - INAPPLICABILITA' NELLA REGIONE LOMBARDIA, PER SOPRAVVENUTE EVENIENZE (NUOVA LEGGE REGIONALE E PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA' SU ALTRO CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLO STATO), DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - CONSEGUENTE DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 140/99 C. SANITA' PUBBLICA - REQUISITI MINIMI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO, IN RELAZIONE AD ESSO, NEI CONFRONTI DELLO STATO, DALLA REGIONE LOMBARDIA - INAPPLICABILITA' NELLA REGIONE LOMBARDIA, PER SOPRAVVENUTE EVENIENZE (NUOVA LEGGE REGIONALE E PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA' SU ALTRO CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLO STATO), DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - CONSEGUENTE DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1997, portante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio di attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private". Il provvedimento impugnato, infatti - a prescindere dall'intervenuto annullamento parziale dello stesso con tre pronunce del TAR Lazio, che peraltro non risultano ne' oggetto di pronuncia di sospensione dell'esecutivita' ne' passate in giudicato - e' insuscettibile di ulteriore applicazione nella Regione Lombardia e pertanto non puo' produrre alcun pregiudizio lesivo per la sfera delle competenze della ricorrente, essendo stato sostituito, per il futuro, dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, che ai fini del previsto riordino del servizio sanitario regionale, si e' ad esso adeguata - e dalla conseguente deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 1998, n. 6/38133, mentre, per il periodo anteriore, in seguito alla dichiarazione di inammissibilita', con questa stessa sentenza, del conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23995 del 13 gennaio 1997, rimane incontestato l'assetto derivante da questa deliberazione. Che' se poi si considera, nella sua portata e nei suoi effetti, la nuova normativa statale in materia (legge 30 novembre 1998, n. 419) che all'atto di indirizzo e coordinamento 'de quo' fa anche, fra l'altro, espresso richiamo - deve senz'altro ritenersi sopravvenuto un difetto di interesse della Regione alla risoluzione del conflitto.
- V. la precedente massima B.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1997, portante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio di attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private". Il provvedimento impugnato, infatti - a prescindere dall'intervenuto annullamento parziale dello stesso con tre pronunce del TAR Lazio, che peraltro non risultano ne' oggetto di pronuncia di sospensione dell'esecutivita' ne' passate in giudicato - e' insuscettibile di ulteriore applicazione nella Regione Lombardia e pertanto non puo' produrre alcun pregiudizio lesivo per la sfera delle competenze della ricorrente, essendo stato sostituito, per il futuro, dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, che ai fini del previsto riordino del servizio sanitario regionale, si e' ad esso adeguata - e dalla conseguente deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 1998, n. 6/38133, mentre, per il periodo anteriore, in seguito alla dichiarazione di inammissibilita', con questa stessa sentenza, del conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23995 del 13 gennaio 1997, rimane incontestato l'assetto derivante da questa deliberazione. Che' se poi si considera, nella sua portata e nei suoi effetti, la nuova normativa statale in materia (legge 30 novembre 1998, n. 419) che all'atto di indirizzo e coordinamento 'de quo' fa anche, fra l'altro, espresso richiamo - deve senz'altro ritenersi sopravvenuto un difetto di interesse della Regione alla risoluzione del conflitto.
- V. la precedente massima B.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/01/1997
n. 0
art. 0
co. 0
legge della Regione Lombardia
11/07/1997
n. 31
art. 0
co. 0
legge
30/11/1998
n. 419
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 8
co. 4