Sentenza 140/1999 (ECLI:IT:COST:1999:140)
Massima numero 24633
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24631  24632


Titolo
SENT. 140/99 C. SANITA' PUBBLICA - REQUISITI MINIMI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' SANITARIE DA PARTE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE - ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE DI TRENTO E DI BOLZANO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO, IN RELAZIONE AD ESSO, NEI CONFRONTI DELLO STATO, DALLA REGIONE LOMBARDIA - INAPPLICABILITA' NELLA REGIONE LOMBARDIA, PER SOPRAVVENUTE EVENIENZE (NUOVA LEGGE REGIONALE E PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA' SU ALTRO CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE PROPOSTO DALLO STATO), DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - CONSEGUENTE DIFETTO DELL'INTERESSE A RICORRERE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 14 gennaio 1997, portante "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio di attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private". Il provvedimento impugnato, infatti - a prescindere dall'intervenuto annullamento parziale dello stesso con tre pronunce del TAR Lazio, che peraltro non risultano ne' oggetto di pronuncia di sospensione dell'esecutivita' ne' passate in giudicato - e' insuscettibile di ulteriore applicazione nella Regione Lombardia e pertanto non puo' produrre alcun pregiudizio lesivo per la sfera delle competenze della ricorrente, essendo stato sostituito, per il futuro, dalla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, che ai fini del previsto riordino del servizio sanitario regionale, si e' ad esso adeguata - e dalla conseguente deliberazione di Giunta regionale 6 agosto 1998, n. 6/38133, mentre, per il periodo anteriore, in seguito alla dichiarazione di inammissibilita', con questa stessa sentenza, del conflitto di attribuzione proposto dallo Stato contro la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 23995 del 13 gennaio 1997, rimane incontestato l'assetto derivante da questa deliberazione. Che' se poi si considera, nella sua portata e nei suoi effetti, la nuova normativa statale in materia (legge 30 novembre 1998, n. 419) che all'atto di indirizzo e coordinamento 'de quo' fa anche, fra l'altro, espresso richiamo - deve senz'altro ritenersi sopravvenuto un difetto di interesse della Regione alla risoluzione del conflitto.

- V. la precedente massima B.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  14/01/1997  n. 0  art. 0  co. 0

legge della Regione Lombardia  11/07/1997  n. 31  art. 0  co. 0

legge  30/11/1998  n. 419  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 8    co. 4