Sentenza 141/1999 (ECLI:IT:COST:1999:141)
Massima numero 24641
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Titolo
SENT. 141/99 A. BENI CULTURALI - REGIONE SICILIANA - LEGGE RECANTE RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO TECNICO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - CENSURE MOSSE, IN RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO, ALLA DISCIPLINA ADOTTATA, NEL SUO COMPLESSO - CONTESTATO SVIAMENTO DEL POTERE LEGISLATIVO REGIONALE A ESCLUSIVI FINI DI PROTEZIONE DI UN "INTERESSE OCCUPAZIONALE", IN CONTRASTO CON LE GARANZIE COSTITUZIONALI DELL'IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIEGO PUBBLICO E DEL RISPETTO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO DELLA LEGGE CENSURATA, A DIFFERENZA DA ALTRE RICONOSCIUTE IN PASSATO ILLEGITTIME, IN DIMOSTRATE ESIGENZE DI TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 141/99 A. BENI CULTURALI - REGIONE SICILIANA - LEGGE RECANTE RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO TECNICO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - CENSURE MOSSE, IN RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO, ALLA DISCIPLINA ADOTTATA, NEL SUO COMPLESSO - CONTESTATO SVIAMENTO DEL POTERE LEGISLATIVO REGIONALE A ESCLUSIVI FINI DI PROTEZIONE DI UN "INTERESSE OCCUPAZIONALE", IN CONTRASTO CON LE GARANZIE COSTITUZIONALI DELL'IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'IMPIEGO PUBBLICO E DEL RISPETTO DELLE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INSUSSISTENZA - FONDAMENTO DELLA LEGGE CENSURATA, A DIFFERENZA DA ALTRE RICONOSCIUTE IN PASSATO ILLEGITTIME, IN DIMOSTRATE ESIGENZE DI TUTELA DEGLI INTERESSI DELL'AMMINISTRAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., nei confronti - in via principale - dell'intero complesso della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali) e - in via subordinata - nei confronti di singole disposizioni della stessa, va respinto - alla stregua del principio per cui le valutazioni consentite alla Corte costituzionale sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione proclamati dall'art. 97 Cost., riguardo alle scelte del legislatore statale e regionale relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici, non possono eccedere i limiti del controllo di ragionevolezza - il rilievo generale secondo cui la legge denunciata non altro sarebbe, in definitiva, che un provvedimento di favore per una determinata categoria di lavoratori al fine del loro inserimento nei ruoli regionali in condizioni di privilegio. Il legislatore regionale, infatti, nella sua discrezionalita' e responsabilita' politiche, ha provveduto a ridefinire un'attivita' e un'organizzazione, caratterizzandole in maniera diversa e piu' ampia che nel passato, tanto in riferimento ai beni oggetto dell'attivita' amministrativa, quanto alle finalita' di quest'ultima (art. 5 del d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825 e legge regionale 1 agosto 1977, n. 80). E poiche', inoltre, secondo l'art. 2 della legge censurata, l'attivita' di catalogazione viene assunta come compito stabile dell'amministrazione regionale, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola, di incrementare il suo godimento, di aggiornare e gestire i dati raccolti e di diffondere la loro conoscenza, se ne deve concludere che la legge 'de qua', alla luce delle funzioni assegnate all'amministrazione e delle conseguenti necessita' organizzative, trova una giustificazione obiettiva che - a differenza da altri casi, risalenti nel tempo, in cui la legge regionale e' stata colpita da pronuncia di incostituzionalita' - si aggiunge, assorbendolo e superandolo, al concorrente e in quanto tale anch'esso legittimo, intento di far fronte al "problema occupazionale".
- Sulla possibilita' di una concorrente presenza, nelle valutazioni del legislatore, dell'interesse al sostegno dell'occupazione e degli interessi della pubblica amministrazione, purche' il posto assegnato a questi ultimi resti prioritario, v. S. nn. 59/1997 e 63/1995.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale promosso con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 Cost., nei confronti - in via principale - dell'intero complesso della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali) e - in via subordinata - nei confronti di singole disposizioni della stessa, va respinto - alla stregua del principio per cui le valutazioni consentite alla Corte costituzionale sotto il profilo del buon andamento e dell'imparzialita' dell'amministrazione proclamati dall'art. 97 Cost., riguardo alle scelte del legislatore statale e regionale relative alla creazione e all'organizzazione dei pubblici uffici, non possono eccedere i limiti del controllo di ragionevolezza - il rilievo generale secondo cui la legge denunciata non altro sarebbe, in definitiva, che un provvedimento di favore per una determinata categoria di lavoratori al fine del loro inserimento nei ruoli regionali in condizioni di privilegio. Il legislatore regionale, infatti, nella sua discrezionalita' e responsabilita' politiche, ha provveduto a ridefinire un'attivita' e un'organizzazione, caratterizzandole in maniera diversa e piu' ampia che nel passato, tanto in riferimento ai beni oggetto dell'attivita' amministrativa, quanto alle finalita' di quest'ultima (art. 5 del d.P.R. 1 dicembre 1961, n. 1825 e legge regionale 1 agosto 1977, n. 80). E poiche', inoltre, secondo l'art. 2 della legge censurata, l'attivita' di catalogazione viene assunta come compito stabile dell'amministrazione regionale, al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale dell'Isola, di incrementare il suo godimento, di aggiornare e gestire i dati raccolti e di diffondere la loro conoscenza, se ne deve concludere che la legge 'de qua', alla luce delle funzioni assegnate all'amministrazione e delle conseguenti necessita' organizzative, trova una giustificazione obiettiva che - a differenza da altri casi, risalenti nel tempo, in cui la legge regionale e' stata colpita da pronuncia di incostituzionalita' - si aggiunge, assorbendolo e superandolo, al concorrente e in quanto tale anch'esso legittimo, intento di far fronte al "problema occupazionale".
- Sulla possibilita' di una concorrente presenza, nelle valutazioni del legislatore, dell'interesse al sostegno dell'occupazione e degli interessi della pubblica amministrazione, purche' il posto assegnato a questi ultimi resti prioritario, v. S. nn. 59/1997 e 63/1995.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
29/10/1997
n. 0
art. 4
co. 2
legge della Regione siciliana
29/10/1997
n. 0
art. 4
co. 3
legge della Regione siciliana
29/10/1997
n. 0
art. 4
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte