Sentenza 141/1999 (ECLI:IT:COST:1999:141)
Massima numero 24642
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24641  24643  24644  24645  24646  24647


Titolo
SENT. 141/99 B. BENI CULTURALI - REGIONE SICILIANA - RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO TECNICO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - IMPUGNAZIONE, CON RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO, DI NORME, SOTTO VARI ASPETTI, INNOVATIVE, INTRODOTTE DA LEGGE REGIONALE AL RIGUARDO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO, COSTITUZIONALMENTE GARANTITO, DELLA "NON INVERSIONE" TRA INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE E INTERESSE ALL'IMPIEGO PUBBLICO E DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE CIRCA I LIMITI E LE CONDIZIONI DA OSSERVARSI NELLE PREVISIONI LEGISLATIVE RELATIVE A NUOVE ASSUNZIONI DI PERSONALE - INSUSSISTENZA - ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE IN BASE A VALUTAZIONI, NON IRRAZIONALMENTE OPERATE, DELLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL RAPPORTO TRA FUNZIONI E PERSONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, con ricorso del Commissario dello Stato, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost., nei confronti degli artt. 1 e 2 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997, i quali, riguardo al ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali e all'attivita' di catalogazione - che della legge sono oggetto - dettano specifiche disposizioni. Invero, se si considera che l'art. 2 della legge ridefinisce la portata dell'attivita' regionale di catalogazione e l'art. 1 predispone, in relazione a tale ridefinizione, una nuova dotazione organica che, rispetto a quella anteriore, risulta ridotta quanto al numero degli addetti e rinnovata quanto alle figure professionali - conformemente, del resto, alle tendenze della politica pubblica nazionale del settore - e che a questo risultato si e' giunti - come mostrano i lavori preparatori della legge - in base alle, non irragionevolmente operate, valutazioni delle attuali e potenziali esigenze dell'amministrazione ed al rapporto tra funzioni e personale, anche a seguito delle indicazioni provenienti dagli uffici regionali operanti nel settore - cio' che colloca le impugnate norme su un piano diverso dalla razionalizzazione dell'amministrazione in atto, cui mira la procedura promossa dalla delibera della Giunta regionale n. 332 del 7 agosto 1997, e toglie quindi peso al pur dedotto argomento che tale procedura, al momento dell'approvazione della legge 'de qua' fosse ancora in corso - se ne deve concludere che nessuno dei principi invocati dal ricorrente quali limiti della competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali dall'art. 14, lett. p) dello statuto speciale: ne' il principio, derivante dall'art. 97 Cost., della "non inversione" tra interesse dell'amministrazione e interesse all'impiego pubblico, ne' il principio (posto dall'art. 2, comma 1, lett. r), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dall'art. 2, comma 2, della stessa riconosciuto espressamente come norma fondamentale di riforma economico-sociale) - che per assicurare tale "non inversione", richiede che le nuove assunzioni di personale siano precedute, oltre che dalla rideterminazione delle dotazioni organiche, dalla considerazione della nuova e piu' funzionale utilizzazione possibile del personale esistente - possono dirsi violati.

- Riguardo ai principi su richiamati, cfr. S. nn. 153/1997, 59/1997, 205/1996, 444/1997, 352/1996 e 383/1994.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  23/12/1997  n. 0  art. 3  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte