Sentenza 141/1999 (ECLI:IT:COST:1999:141)
Massima numero 24644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24641  24642  24643  24645  24646  24647


Titolo
SENT. 141/99 D. BENI CULTURALI - REGIONE SICILIANA - RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO TECNICO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATALOGAZIONI - PROCEDIMENTI CONCORSUALI DA AVVIARSI DALL'ASSESSORE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI PER LA COPERTURA DEI POSTI VACANTI IN ORGANICO - DISCIPLINA - AFFIDAMENTO DI RILEVANTI ADEMPIMENTI AD UNA "SOCIETA' DI SERVIZI" - AUTOVALUTAZIONI DI TITOLI DA PARTE DEI CANDIDATI - MARGINI RISTRETTI PER I CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE - RICONOSCIUTA NON CONFORMITA' DI TALI NORME AI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., deve dichiararsi la illegittimita' dell'art. 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 29 ottobre 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), laddove, riguardo ai concorsi per la copertura dei posti vacanti in organico, prevede, con norme singolari, in vista della celerita' del relativo procedimento (destinato a concludersi, secondo il comma 1, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge) al comma 2, l'affidamento a trattativa privata a una <> nel caso in cui le domande siano piu' di 20.000; al comma 3, la predisposizione da parte dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali di uno schema di autocertificazione sulla cui base i candidati procedono alla autoattribuzione dei punteggi relativi al possesso dei titoli previsti dalla disciplina vigente in materia; al comma 4 il controllo da parte del medesimo Assessorato delle graduatorie fornite dalla societa' di servizi per un numero di candidati pari al doppio dei posti messi a concorso, e la successiva richiesta dei titoli medesimi ai candidati collocati utilmente in graduatoria. Tale disciplina - derogatoria rispetto alla legislazione vigente nella Regione siciliana in materia di pubblici concorsi - solleva problemi, rilevanti anche nella prospettiva della sua ordinata applicazione, che inducono a considerarla non conforme ai principi di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione. Alla luce dei quali non puo' ritenersi consentito - considerati, oltre all'ampiezza lasciata, riguardo ai procedimenti concorsuali in questione (che peraltro resta incerto, in mancanza delle necessarie determinazioni, se siano solo per titoli o anche per esami) alle valutazioni dei candidati ed a quelle della "societa' di servizi", i ristretti limiti del controllo che puo' esercitarsi 'ex post factum' dall'amministrazione sulle predisposte graduatorie - che al soggetto privato venga dalle censurate norme, conferito un potere sostanziale di condizionamento che finisce col mortificare la necessaria presenza dell'ente pubblico, nella cui responsabilita' deve comunque ricadere la regolare conduzione, secondo legge, delle procedure concorsuali.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  29/10/1997  n. 0  art. 1  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte