Sentenza 62/2022 (ECLI:IT:COST:2022:62)
Massima numero 44627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  25/01/2022;  Decisione del  25/01/2022
Deposito del 10/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44628


Titolo
Diritti inviolabili o fondamentali - In genere - Tutela - Assenza di soluzione a "rime obbligate" - Ammissibilità della questione, laddove siano presenti nell'ordinamento una o più soluzioni costituzionalmente adeguate. (Classif. 081001).

Testo
Di fronte alla violazione di diritti fondamentali non può essere di ostacolo all'esame nel merito della questione di legittimità costituzionale l'assenza di un'unica soluzione a "rime obbligate" per ricondurre l'ordinamento al rispetto della Costituzione, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, infatti, risulta condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. In tale prospettiva, onde non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento, la valutazione della Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44616; S. 63/2021 - mass. 43782).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte