Ordinanza 142/1999 (ECLI:IT:COST:1999:142)
Massima numero 24628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24629


Titolo
ORD. 142/99 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - REATO DI OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - POSSIBILITA' DI REGOLARIZZAZIONE DEI DEBITI PREGRESSI MEDIANTE VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN TRENTA RATE BIMESTRALI - ESTINZIONE DEL REATO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE E LA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DI PAGAMENTO - OMESSA PREVISIONE - LAMENTATA EQUIPARAZIONE TRA DEBITORI ADEMPIENTI E DEBITORI INADEMPIENTI - DEDOTTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Manifesta infondatezza delle questioni, poiche' - premesso che il pretore rimettente deduce che la legge impugnata, nel prevedere la possibilita' per il debitore di fare ricorso alla regolarizzazione dei debiti pregressi per contributi previdenziali ed assistenziali mediante pagamento rateale, con effetto estintivo del reato, non abbia previsto altresi' la sospensione del procedimento penale nel periodo intercorrente fra l'accoglimento della domanda di regolarizzazione e la scadenza dell'ultima rata di pagamento; e considerato che il medesimo pretore ritiene che il giudice procedente non possa che rinviare il giudizio, con l'effetto di fare eventualmente maturare il termine di prescrizione prima del completamento del pagamento rateale - la lamentata equiparazione tra debitori adempienti e debitori inadempienti, i quali <> e la connessa asserita violazione del principio di solidarieta' sociale in realta' non sussistono. Infatti, in assenza di una causa di sospensione del procedimento, tutti i debitori restano soggetti al giudizio e alla condanna fino a che non abbiano completato il pagamento dell'intera somma dovuta per conseguire la regolarizzazione e la connessa estinzione del reato senza che il giudice debba rinviare il giudizio fino alla scadenza dell'ultima rata.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 622  art. 1  co. 226

legge  23/12/1996  n. 622  art. 1  co. 227

legge  23/12/1996  n. 622  art. 1  co. 228

legge  23/12/1996  n. 622  art. 1  co. 229

legge  23/12/1996  n. 622  art. 1  co. 230

legge  23/12/1996  n. 622  art. 1  co. 231

decreto-legge  23/10/1996  n. 538  art. 2  co. 1

decreto-legge  23/10/1996  n. 538  art. 2  co. 2

decreto-legge  23/10/1996  n. 538  art. 2  co. 3

decreto-legge  23/10/1996  n. 538  art. 2  co. 4

decreto-legge  23/10/1996  n. 538  art. 2  co. 5

decreto-legge  23/10/1996  n. 538  art. 2  co. 6

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte