Ordinanza 142/1999 (ECLI:IT:COST:1999:142)
Massima numero 24629
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:  24628


Titolo
ORD. 142/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - REATO DI OMESSO O RITARDATO PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - POSSIBILITA' DI REGOLARIZZAZIONE DEI DEBITI PREGRESSI MEDIANTE VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN TRENTA RATE BIMESTRALI - ESTINZIONE DEL REATO - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA L'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI REGOLARIZZAZIONE E LA SCADENZA DELL'ULTIMA RATA DI PAGAMENTO - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto, premesso che il debitore che fa ricorso alla regolarizzazione dei debiti pregressi per contributi previdenziali e assistenziali mediante pagamento rateale e' autore di un reato, commesso con l'omissione contributiva che successivamente chiede di regolarizzare, e non puo' vantare una pretesa costituzionalmente protetta a vedere estinto il reato ne' a vedere sospeso il procedimento penale in attesa del completamento del pagamento rateale, mentre puo' sempre conseguire l'effetto estintivo del reato provvedendo al pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di regolarizzazione; la situazione, per la quale il debitore che si avvalga della predetta regolarizzazione con pagamento rateale resta esposto al giudizio e alla condanna fino a quando non abbia completato i pagamenti, ancorche' dia luogo ad una certa disarmonia tra normativa amministrativa - tendente ad agevolare la regolarizzazione delle posizioni contributive, anche mediante la concessione di una lunga rateazione - e normativa penale connessa - la quale, appunto, condiziona l'estinzione del reato al completamento del pagamento, senza prevedere la sospensione del procedimento durante il periodo nel quale si estende la rateazione -, non puo' essere qualificata come frutto di una scelta irragionevole e, come tale, costituzionalmente illegittima.

- Cfr. S. nn. 207/1974 e 192/1992.

Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/1996  n. 662  art. 1  co. 230

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte