Ordinanza 143/1999 (ECLI:IT:COST:1999:143)
Massima numero 24623
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
24622
Titolo
ORD. 143/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA - INCENTIVI - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DELLE IMPRESE DELLA PREDETTA PROVINCIA - VERSAMENTI EFFETTUATI <>, MA CORRISPONDENTE ALLO SGRAVIO DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1986, N. 26 - SANATORIA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - RITENUTO IRRAGIONEVOLE ESONERO <> DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 143/99 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SVILUPPO ECONOMICO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA - INCENTIVI - OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DELLE IMPRESE DELLA PREDETTA PROVINCIA - VERSAMENTI EFFETTUATI <
Testo
Manifesta infondatezza della questione, poiche', premesso che le norme impugnate - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - devono essere intese, in conformita' alla loro evidente 'ratio', nel senso che esse dispongono la sanatoria dei debiti contributivi delle imprese della Provincia di Gorizia, relativi ai periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (recante l'interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, che ha disposto lo sgravio contributivo), limitatamente ai minori versamenti conseguenti all'applicazione dello sgravio contributivo in questione secondo l'interpretazione piu' favorevole alle imprese, gia' oggetto di controversie e successivamente smentita, in via di interpretazione autentica, dal citato art. 2, comma 17, del d.l. n. 338 del 1989; le predette norme non prestano il fianco alla censura di violazione del principio di eguaglianza per la disparita' di trattamento fra soggetti che abbiano effettuato i pagamenti nell'intera misura dovuta e soggetti che abbiano pagato in misura inferiore, configurandosi esse, appunto, come norme di sanatoria, dirette a regolare 'ex post' situazioni contributive ancora pendenti, e alla cui finalita' e' connaturato il beneficio che ne deriva a favore dei soli soggetti che non abbiano effettuato i versamenti nella prescritta misura. Parimenti, non sussiste la denunciata violazione degli artt. 2 e 38 Cost., giacche' le finalita' del sistema previdenziale e assistenziale non sono di per se' compromesse da una contingente scelta legislativa di sanatoria di determinate posizioni contributive. - Cfr. O. n. 303/1997, nonche', in materia tributaria, S. nn. 32/1976 e 33/1981, ed O. n. 539/1987. red.: G. Leo
Manifesta infondatezza della questione, poiche', premesso che le norme impugnate - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - devono essere intese, in conformita' alla loro evidente 'ratio', nel senso che esse dispongono la sanatoria dei debiti contributivi delle imprese della Provincia di Gorizia, relativi ai periodi anteriori all'entrata in vigore dell'art. 2, comma 17, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338 (recante l'interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, che ha disposto lo sgravio contributivo), limitatamente ai minori versamenti conseguenti all'applicazione dello sgravio contributivo in questione secondo l'interpretazione piu' favorevole alle imprese, gia' oggetto di controversie e successivamente smentita, in via di interpretazione autentica, dal citato art. 2, comma 17, del d.l. n. 338 del 1989; le predette norme non prestano il fianco alla censura di violazione del principio di eguaglianza per la disparita' di trattamento fra soggetti che abbiano effettuato i pagamenti nell'intera misura dovuta e soggetti che abbiano pagato in misura inferiore, configurandosi esse, appunto, come norme di sanatoria, dirette a regolare 'ex post' situazioni contributive ancora pendenti, e alla cui finalita' e' connaturato il beneficio che ne deriva a favore dei soli soggetti che non abbiano effettuato i versamenti nella prescritta misura. Parimenti, non sussiste la denunciata violazione degli artt. 2 e 38 Cost., giacche' le finalita' del sistema previdenziale e assistenziale non sono di per se' compromesse da una contingente scelta legislativa di sanatoria di determinate posizioni contributive. - Cfr. O. n. 303/1997, nonche', in materia tributaria, S. nn. 32/1976 e 33/1981, ed O. n. 539/1987. red.: G. Leo
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte