Ordinanza 144/1999 (ECLI:IT:COST:1999:144)
Massima numero 24627
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 144/99. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCEDIMENTI PENALI CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI NON RIUNITI O CONNESSI A PROCEDIMENTI PER DELITTI - ESCLUSIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE RIMETTENTE - IMPOSSIBILITA' PER QUEST'ULTIMO DI SOTTOPORRE A CENSURA UNA DISPOSIZIONE DI CUI ABBIA GIA' FATTO APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - posto che il giudice 'a quo' muove dalla erronea premessa che il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato in assenza dei presupposti di legge sia revocabile in ogni tempo dal giudice, anche al di fuori delle ipotesi di revoca espressamente previste dall'art. 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, in base al quale la stessa e' possibile se l'interessato non provvede a comunicare eventuali variazioni dei limiti di reddito o a presentare la prescritta documentazione ovvero se, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, lett. c), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato oppure, su istanza dell'Intendente di finanza, quando appaia provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui all'art. 3 della citata legge; e considerato che, per colmare la lacuna relativa al sistema di impugnazioni introdotto dalla legge n. 217 del 1990 (nella quale non e' previsto il ricorso dell'Intendente di finanza, che pure e' parte nel procedimento in sede di gravame avverso il decreto che abbia accolto l'istanza), l'attivita' esegetica del giudice non puo' giungere fino al punto di snaturare provvedimenti, inequivocabilmente concepiti dal legislatore come giurisdizionali, e di ridurli al rango di atti amministrativi - non e' configurabile un potere di revoca nei termini prospettati dal pretore rimettente il quale, peraltro, ha gia' fatto applicazione della disposizione che sottopone a censura.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/07/1990  n. 217  art. 1  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte