Ordinanza 145/1999 (ECLI:IT:COST:1999:145)
Massima numero 24616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
14/04/1999; Decisione del
14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 145/99. GRATUITO PATROCINIO - AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - ESCLUSIONE NEI CASI DI PROCEDIMENTI PENALI CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ISTANZA DI AMMISSIONE GIA' RESPINTA NELLO STESSO PROCEDIMENTO PENALE CON PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NON TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATO - PRECLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 145/99. GRATUITO PATROCINIO - AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - ESCLUSIONE NEI CASI DI PROCEDIMENTI PENALI CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ISTANZA DI AMMISSIONE GIA' RESPINTA NELLO STESSO PROCEDIMENTO PENALE CON PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NON TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATO - PRECLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, l. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) - nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, tranne quando questi siano riuniti o connessi a procedimenti per delitti - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che, nel caso di specie e nel giudizio "a quo" l'imputato aveva gia' presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il G.I.P. aveva respinto tale istanza proprio perche' la disposizione censurata non ne consente l'accoglimento, quando si proceda per contravvenzioni; che, nei procedimenti penali, cosi' come, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge n. 217 del 1990, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salve le modificazioni di reddito, giova per tutti i gradi del giudizio anche se disposta nel corso delle indagini preliminari, del pari per l'intero procedimento e' destinato a produrre effetti il provvedimento di diniego, fatte sempre salve eventuali variazioni di reddito; che l'art. 6 della legge n. 217 del 1990 offre all'interessato un compiuto sistema di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego; e che, una volta che il legislatore ha delineato un cosi' dettagliato sistema di rimedi giurisdizionali, consentire che al di fuori di esso, 'rebus sic stantibus', sul medesimo oggetto e nello stesso procedimento singoli giudici si pronuncino, contraddicendo o comunque misconoscendo decisioni gia' assunte, contrasta con il canone di razionalita', al quale deve essere improntata l'interpretazione delle norme che regolano il procedimento - l'istanza sulla quale il giudice "a quo" (Pretore di Milano) e' chiamato a decidere, e in relazione alla quale ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale e' di contenuto identico a quella gia' rigettata dal G.I.P. con provvedimento non tempestivamente impugnato, sicche' non deve ritenersi consentito al giudice stesso di pronunciarsi nuovamente.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, l. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) - nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, tranne quando questi siano riuniti o connessi a procedimenti per delitti - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che, nel caso di specie e nel giudizio "a quo" l'imputato aveva gia' presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il G.I.P. aveva respinto tale istanza proprio perche' la disposizione censurata non ne consente l'accoglimento, quando si proceda per contravvenzioni; che, nei procedimenti penali, cosi' come, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge n. 217 del 1990, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salve le modificazioni di reddito, giova per tutti i gradi del giudizio anche se disposta nel corso delle indagini preliminari, del pari per l'intero procedimento e' destinato a produrre effetti il provvedimento di diniego, fatte sempre salve eventuali variazioni di reddito; che l'art. 6 della legge n. 217 del 1990 offre all'interessato un compiuto sistema di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego; e che, una volta che il legislatore ha delineato un cosi' dettagliato sistema di rimedi giurisdizionali, consentire che al di fuori di esso, 'rebus sic stantibus', sul medesimo oggetto e nello stesso procedimento singoli giudici si pronuncino, contraddicendo o comunque misconoscendo decisioni gia' assunte, contrasta con il canone di razionalita', al quale deve essere improntata l'interpretazione delle norme che regolano il procedimento - l'istanza sulla quale il giudice "a quo" (Pretore di Milano) e' chiamato a decidere, e in relazione alla quale ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale e' di contenuto identico a quella gia' rigettata dal G.I.P. con provvedimento non tempestivamente impugnato, sicche' non deve ritenersi consentito al giudice stesso di pronunciarsi nuovamente.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/07/1990
n. 217
art. 1
co. 8
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte