Ordinanza 145/1999 (ECLI:IT:COST:1999:145)
Massima numero 24616
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  14/04/1999;  Decisione del  14/04/1999
Deposito del 22/04/1999; Pubblicazione in G. U. 28/04/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 145/99. GRATUITO PATROCINIO - AMMISSIONE AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - ESCLUSIONE NEI CASI DI PROCEDIMENTI PENALI CONCERNENTI CONTRAVVENZIONI - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ISTANZA DI AMMISSIONE GIA' RESPINTA NELLO STESSO PROCEDIMENTO PENALE CON PROVVEDIMENTO DI DINIEGO NON TEMPESTIVAMENTE IMPUGNATO - PRECLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 8, l. 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) - nella parte in cui esclude il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nei procedimenti penali concernenti contravvenzioni, tranne quando questi siano riuniti o connessi a procedimenti per delitti - sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto - posto che, nel caso di specie e nel giudizio "a quo" l'imputato aveva gia' presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che il G.I.P. aveva respinto tale istanza proprio perche' la disposizione censurata non ne consente l'accoglimento, quando si proceda per contravvenzioni; che, nei procedimenti penali, cosi' come, ai sensi dell'art. 1 comma 3, della legge n. 217 del 1990, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, salve le modificazioni di reddito, giova per tutti i gradi del giudizio anche se disposta nel corso delle indagini preliminari, del pari per l'intero procedimento e' destinato a produrre effetti il provvedimento di diniego, fatte sempre salve eventuali variazioni di reddito; che l'art. 6 della legge n. 217 del 1990 offre all'interessato un compiuto sistema di tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego; e che, una volta che il legislatore ha delineato un cosi' dettagliato sistema di rimedi giurisdizionali, consentire che al di fuori di esso, 'rebus sic stantibus', sul medesimo oggetto e nello stesso procedimento singoli giudici si pronuncino, contraddicendo o comunque misconoscendo decisioni gia' assunte, contrasta con il canone di razionalita', al quale deve essere improntata l'interpretazione delle norme che regolano il procedimento - l'istanza sulla quale il giudice "a quo" (Pretore di Milano) e' chiamato a decidere, e in relazione alla quale ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale e' di contenuto identico a quella gia' rigettata dal G.I.P. con provvedimento non tempestivamente impugnato, sicche' non deve ritenersi consentito al giudice stesso di pronunciarsi nuovamente.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/07/1990  n. 217  art. 1  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte