Elezioni - In genere - Parità di genere - Attuazione e difesa del principio - Soluzioni rimesse alla discrezionalità del legislatore - Limiti - Necessità di una disciplina che sia coerente con le finalità perseguite e non manifestamente irragionevole - Possibile intervento della Corte costituzionale in presenza di soluzione costituzionalmente adeguata (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua del combinato disposto delle norme sull'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, laddove non prevede l'esclusione delle liste elettorali prive della necessaria rappresentanza di entrambi i generi, come previsto nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti). (Classif. 093001).
Il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa, che è pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole. (Precedenti: S. 35/2017 - mass. 39599; S. 1/2014 - mass. 37583; S. 242/2012 - mass. 36695; S. 107/1996; O. 260/2002 - mass. 27047).
Nella scelta dei mezzi per attuare il disegno costituzionale di un'effettiva parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, va riconosciuta al legislatore un'ampia discrezionalità, per cui i mezzi a sua disposizione possono essere di diverso tipo; tuttavia, nemmeno tale ampia discrezionalità sfugge ai limiti generali del rispetto dei canoni di non manifesta irragionevolezza e di necessaria coerenza rispetto alle finalità perseguite; con la conseguenza che una disciplina elettorale che omettesse di contemplare adeguate misure di promozione della parità di genere, o che ne escludesse l'applicazione a determinate competizioni elettorali o a determinate categorie di enti, non potrebbe che essere ritenuta lesiva dell'art. 51, primo comma, Cost. (Precedente: S. 4/2010 - mass. 34243).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., il combinato disposto degli artt. 71, comma 3-bis, t.u. enti locali e 30, primo comma, lettere d-bis ed e t.u. elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. L'intervento auspicato dal Consiglio di Stato, sez. terza - che non introduce una vera e propria sanzione, in quanto tale soggetta ai principi di riserva di legge e di irretroattività fissati all'art. 25 Cost., posto che il rimedio dell'esclusione della lista dalla competizione elettorale non può essere configurato che come conseguenza della mancanza di un requisito di ammissibilità della lista - è necessario per assicurare il precetto costituzionale di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, nonché per tutelare il principio di uguaglianza sostanziale e un corretto bilanciamento tra l'interesse al riequilibrio della rappresentanza con quello della rappresentatività. La soluzione adottata dal legislatore per quel che attiene alla promozione delle pari opportunità nei Comuni più piccoli appare pertanto, oltre che direttamente in contrasto con quanto previsto all'art. 51, primo comma, Cost., frutto di un cattivo uso della sua discrezionalità, manifestamente irragionevole e fonte di un'ingiustificata disparità di trattamento fra Comuni nonché fra aspiranti candidati, o candidate. L'intervento richiesto dal rimettente, per un verso è già presente nella normativa in esame, colpendo, nei Comuni con più di 15.000 abitanti, il caso estremo della lista formata da candidati di un solo sesso; in un secondo senso, la medesima sanzione ricorre anche nella disciplina della presentazione delle liste nei Comuni con meno di 5.000 abitanti, essendo prevista anche per essi nel caso di liste con un numero di candidati inferiore al minimo prescritto. Più in generale, la soluzione prospettata non altera il complessivo sistema delle misure di promozione delineato dalla legge n. 215 del 2012, che conserva comunque il carattere di gradualità in ragione della dimensione dei Comuni, e conserva per quelli piccoli il solo obbligo della rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, limitandosi a garantirne l'effettività con l'introduzione di una sanzione per il caso di sua violazione. Resta ferma, d'altra parte, la possibilità per il legislatore di individuare, nell'ambito della propria discrezionalità, altra - e in ipotesi più congrua - soluzione, purché rispettosa dei principi costituzionali. (Precedenti: S. 134/2019 - mass. 42640; S. 223/2018 - mass. 40918; S. 222/2018 - mass. 40937; S. 121/2018 - mass. 40806; S. 49/2003 - mass. 27572).