Sentenza 147/1999 (ECLI:IT:COST:1999:147)
Massima numero 24636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  26/04/1999;  Decisione del  26/04/1999
Deposito del 30/04/1999; Pubblicazione in G. U. 05/05/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 147/99. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI DEPOSITO DESTINATO AI RESTI DELLA LAVORAZIONE DI RIFIUTI - RIFERIMENTO ALLA DIFFERENZA TRA VALORE VENALE DELL'INTERA AREA E IL DIMINUITO VALORE DELL'AREA RESIDUA DOPO L'OCCUPAZIONE - APPLICAZIONE DI CRITERIO PIU' FAVOREVOLE RISPETTO A QUELLI STABILITI DALL'ART. 5 BIS, L. 8 AGOSTO 1992, N. 359, AVENTI NATURA DI NORME DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE, CON VALIDITA' SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - PRETESA VIOLAZIONE DEI LIMITI POSTI ALLE COMPETENZE LEGISLATIVE DELLA REGIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - RICHIAMO ALLE SENT. NN. 153/1995 E 80/1996 - VIOLAZIONE DI PRINCIPIO DI GRANDE RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 4 E 8 DELLO STATUTO SPECIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 4 e 8 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 25 l. Regione Trentino- Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7 (Espropriazioni per causa di pubblica utilita' non riguardanti opere a carico dello Stato, da eseguirsi nella Regione Trentino-Alto Adige), nella parte in cui determina l'indennita' di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 222 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 1992, n. 359, in quanto - posto che l'art. 5-bis d.l. n. 333 del 1992 rientra nel novero delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, che costituiscono un limite all'esercizio delle competenze legislative della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi degli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale; e che ad esso, quindi, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, si sarebbe dovuta adeguare la legislazione regionale entro il termine di sei mesi successivi alla pubblicazione dell'atto dello Stato - il denunciato art. 25 l. reg. n. 7 del 1956 reca un criterio indennitario molto piu' oneroso per l'amministrazione e comunque notevolmente difforme da quello introdotto dal citato art. 5-bis. - S. nn. 283/1993, 153/1995, 80/1996. red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  11/07/1992  n. 333  art. 5  'bis'

legge  08/08/1992  n. 359  art. 0