Sentenza 148/1999 (ECLI:IT:COST:1999:148)
Massima numero 24638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  26/04/1999;  Decisione del  26/04/1999
Deposito del 30/04/1999; Pubblicazione in G. U. 05/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24637


Titolo
SENT. 148/99 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA - OCCUPAZIONI APPROPRIATIVE VERIFICATESI ANTERIORMENTE AL 30 SETTEMBRE 1996 E RELATIVI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI PENDENTI ALLA DATA DEL 1^ GENNAIO 1997 - MISURA DEL RISARCIMENTO STABILITA DALL'ART. 3, COMMA 65, DELLA L. N. 662 DEL 1996 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA PRIMO, E 42, COMMA SECONDO, COST. - INSUSSISTENZA DELLA FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE APPROPRIATIVA PER INTERVENUTO ANNULLAMENTO, IN SEDE GIURISDIZIONALE, DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' - IRRILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza - in ragione dell'intervenuto annullamento in sede giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilita' - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. n. 33 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 359 del 1992, introdotto dall'art. 3, comma 65, l. n 662 del 1996, sollevata con riferimento agli artt. 3, comma primo, e 42, comma secondo, Cost. (V. Massima A).

red.: S. Di Palma

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 2

Altri parametri e norme interposte