Ordinanza 149/1999 (ECLI:IT:COST:1999:149)
Massima numero 24635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  26/04/1999;  Decisione del  26/04/1999
Deposito del 30/04/1999; Pubblicazione in G. U. 05/05/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 149/99. EDILIZIA E URBANISTICA - REATI EDILIZI - CONCESSIONE IN SANATORIA - RILASCIO - ESTINZIONE DEI REATI - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA - MATERIA RISERVATA ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE, ESERCITATA, NELLA SPECIE, IN MODO NON ARBITRARIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - premesso che la Corte <>; e considerato, altresi', che <> dei predetti articoli <> per <> - la scelta del legislatore di limitare la particolare ipotesi di estinzione dei reati, a seguito della sanatoria mediante accertamento di conformita', ai soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti appare sicuramente non arbitraria e assolutamente non irragionevole, essendo stata condizionata dalle particolari esigenze di sicurezza generale, volte ad evitare che, in via permanente anche per il futuro, si possa fare a meno delle specifiche procedure attinenti alla idoneita' statica per le opere in cemento armato o a struttura metallica, semplicemente ricorrendo al predetto accertamento di conformita' avente valenza esclusivamente urbanistica.

- Cfr. S. nn. 370/1988 e 427/1995.

Atti oggetto del giudizio

legge  28/02/1985  n. 47  art. 22  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte