Ordinanza 150/1999 (ECLI:IT:COST:1999:150)
Massima numero 24634
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
26/04/1999; Decisione del
26/04/1999
Deposito del 30/04/1999; Pubblicazione in G. U. 05/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 150/99. CREDITO (ISTITUTI DI) - AMMINISTRATORI - CONDANNA CON SENTENZA NON DEFINITIVA PER TALUNI REATI - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DICHIARATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - 'IUS SUPERVENIENS' - OPPORTUNITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 150/99. CREDITO (ISTITUTI DI) - AMMINISTRATORI - CONDANNA CON SENTENZA NON DEFINITIVA PER TALUNI REATI - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DICHIARATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO AL LAVORO - 'IUS SUPERVENIENS' - OPPORTUNITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
E' opportuno restituire gli atti al giudice 'a quo' perche' valuti nuovamente la questione e la sua rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dal decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione), adottato in base all'art. 26 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, che ad esso demandava, tra l'altro, il compito di stabilire <>. Invero, considerato che l'art. 6 del predetto regolamento disciplina, appunto, la sospensione dalla carica degli amministratori, sindaci e direttori generali delle banche, stabilendo, altresi', che e' causa di sospensione - dichiarata dal consiglio di amministrazione - la condanna, con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del medesimo regolamento, i quali sono in gran parte corrispondenti a quelli che davano luogo alla sospensione in base alla previgente disposizione, impugnata in questa sede; non si puo' prospettare l'eventualita' di un trasferimento della questione alla disposizione sopravvenuta, che e' contenuta in un atto privo di forza di legge.
E' opportuno restituire gli atti al giudice 'a quo' perche' valuti nuovamente la questione e la sua rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' rappresentato dal decreto ministeriale 18 marzo 1998, n. 161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione), adottato in base all'art. 26 del decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, che ad esso demandava, tra l'altro, il compito di stabilire <
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
03/05/1991
n. 143
art. 9
co. 0
legge
05/07/1991
n. 197
art. 0
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte