Sentenza 154/1999 (ECLI:IT:COST:1999:154)
Massima numero 24649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  29/04/1999;  Decisione del  29/04/1999
Deposito del 10/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 154/99. IMPOSTE E TASSE IN GENERE - IMPOSTE DI REGISTRO, BOLLO, TRASCRIZIONI IPOTECARIE CATASTALI E I.N.V.IM., RELATIVE A TRASFERIMENTI IMMOBILIARI E ATTRIBUZIONI PATRIMONIALI DISPOSTI IN SEDE DI PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - MANCATA PREVISIONE DELLA ESENZIONE DA TALI TRIBUTI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLA DISCIPLINA DEL DIVORZIO - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SITUAZIONI OMOGENEE, CON INCIDENZA SUI PRINCIPI DELLA TUTELA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - RIFERIMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 176/1992 - MEDESIMA 'RATIO DECIDENDI' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 Cost., l'art. 19 l. 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, in quanto - posto che con la sentenza n. 176 del 1992 e' gia' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della stessa disposizione, nella parte in cui non comprende nell'esenzione dal tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione; e che le stesse ragioni poste a fondamento di tale decisione impongono di accogliere le questioni di legittimita' costituzionale, formulate dai giudici 'a quibus', in termini piu' ampi, in relazione alla totalita' dei tributi oggetto dell'esenzione - il parallelismo, le analogie e la complementarieta' funzionale dei procedimenti di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del procedimento di separazione dei coniugi portano a concludere che il profilo tributario non puo' ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e' con ancora piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, sia perche' in quest'ultimo la situazione di contrasto fra i coniugi (ai quali occorre assicurare una, se non piu' ampia, almeno pari tutela) presenta di solito una maggiore asprezza e drammaticita' rispetto alla fase gia' stabilizzata dell'epilogo divorzile, sia in considerazione dell'esigenza di agevolare, e promuovere nel piu' breve tempo, una soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio, sul coniuge non affidatario della prole.

- S. n. 176/1992.

Atti oggetto del giudizio

legge  06/03/1987  n. 74  art. 19  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte