Sentenza 155/1999 (ECLI:IT:COST:1999:155)
Massima numero 24667
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
29/04/1999; Decisione del
29/04/1999
Deposito del 10/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 155/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - RICORSO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DEL 29 GENNAIO 1997, RECANTE <> (VINI DI QUALITA' PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE) - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA DELLE PREDETTE NORME, NONCHE' MANCANZA DI PREVISIONE DA PARTE DELLE STESSE DI UN EQUILIBRATO BILANCIAMENTO TRA L'INTERESSE PUBBLICO DELLA REGIONE RICEVENTE E <> - INSUSSISTENZA DEL CARATTERE DI LESIVITA' DELL'ATTO IMPUGNATO - INAMMISSIBILITA' DEL CONFLITTO.
SENT. 155/99. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - RICORSO PROPOSTO DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 2 E 3 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DEL 29 GENNAIO 1997, RECANTE <
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997, recante <> (vini di qualita' prodotti in regioni determinate), sollevato dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. a), e 20 dello Statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione, nonche' agli artt. 3 e 97 Cost., poiche' l'atto impugnato, per i profili specificamente censurati, non tocca le attribuzioni rivendicate nel presente giudizio dalla Regione ricorrente ed e' pertanto privo del carattere di lesivita'. Invero, premesso che la Regione siciliana censura il decreto ministeriale solo in relazione al contenuto precettivo degli artt. 2 e 3, dal quale deriverebbe l'illegittima compressione delle sue attribuzioni; quanto alla prima disposizione il medesimo decreto riguarda la disciplina del reimpianto nelle zone idonee alla produzione di vini di qualita' prodotti in regioni determinate e <>, ma nulla dice in ordine alle facolta' e ai poteri delle Regioni o delle Province autonome dalle quali le viti vengono estirpate. Peraltro, alla luce della sentenza della Corte n. 284 del 1989, deve escludersi che un intervento statale, se pure in ipotesi preordinato alla tutela di interessi nazionali non frazionabili, possa essere rivolto a comprimere le competenze degli enti dotati di autonomia costituzionalmente garantita senza l'osservanza delle forme prescritte; sicche', se ed in quanto, in assenza di una legge nazionale che disciplini in Italia la facolta' attribuita agli Stati membri dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/87, alle Regioni e alle Province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, spettasse il potere di dettare una propria disciplina del reimpianto, non sarebbe certo il tenore dell'art. 3 del decreto ministeriale a poter costituire per esse un ostacolo.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione agli artt. 2 e 3 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 29 gennaio 1997, recante <
Atti oggetto del giudizio
decreto ministro delle risorse agric.,alim. e for.
29/01/1997
n. 0
art. 2
co. 0
decreto ministro delle risorse agric.,alim. e for.
29/01/1997
n. 0
art. 3
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 20
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte