Sentenza 63/2022 (ECLI:IT:COST:2022:63)
Massima numero 44730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  08/02/2022;  Decisione del  08/02/2022
Deposito del 10/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44731  44732  44733


Titolo
Reati e pene - In genere - Dosimetria della pena - Ampia discrezionalità del legislatore - Limite - Manifesta sproporzione per eccesso della scelta sanzionatoria in relazione alle pene previste per altri reati e alla intrinseca gravità della condotta sanzionata - Impossibilità di correggere la sproporzione mediante l'utilizzo delle circostanze attenuanti. (Classif. 210001).

Testo

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. l'ampia discrezionalità di cui dispone il legislatore nella quantificazione delle pene incontra il proprio limite nella manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria, sia in relazione alle pene previste per altre figure di reato, sia rispetto alla intrinseca gravità delle condotte abbracciate da una singola figura di reato. Il limite in parola esclude, più in particolare, che la severità della pena comminata dal legislatore possa risultare manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato: il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all'inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravità. (Precedenti: S. 28/2022 - mass. 44620; S. 136/2020 - mass. 43506; S. 73/2020 - mass. 43274; S. 284/2019 - mass. 41855, mass. 41857; S. 112/2019 - mass. 42628; S. 88/2019 - mass. 42546; S. 40/2019 - mass. 42186, mass. 42188; S. 222/2018 - mass. 40938; S. 236/2016 - mass. 39108; S. 68/2012 - mass. 36174; S. 341/1994 - mass. 20950; S. 409/1989 - mass. 13587; S. 218/1974 - mass. 7391).


La funzione "naturale" delle circostanze attenuanti generiche è quella di adeguare la misura della pena alla sussistenza di speciali indicatori (oggettivi o soggettivi) di un minor disvalore del fatto concreto all'esame del giudice rispetto alla gravità ordinaria dei fatti riconducibili alla fattispecie base di reato; e non già quella di correggere l'eventuale sproporzione dei minimi edittali stabiliti dal legislatore rispetto a un fatto il cui disvalore sia conforme a quello che ordinariamente caratterizza la fattispecie criminosa.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte