Ordinanza 157/1999 (ECLI:IT:COST:1999:157)
Massima numero 24654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  29/04/1999;  Decisione del  29/04/1999
Deposito del 10/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 157/99. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FABBRICAZIONE CLANDESTINA DI ALCOLE E DI BEVANDE ALCOLICHE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27 COST. - NECESSITA' DI UNA DESCRIZIONE PIU' CIRCOSTANZIATA DELLA FATTISPECIE CHE RENDA EVIDENTE LA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto - posto che l'art. 41 del decreto-legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali) contiene una descrizione assai analitica delle parti dell'apparecchio di produzione rilevanti ai fini della prova della fabbricazione clandestina di alcoli individuando come tali la caldaia per la distillazione, il recipiente di raccolta delle flemme, lo scaldavino, il deflammatore ed il refrigerante; e ritenuto che il giudice rimettente considera integrata la previsione normativa con il rinvenimento presso l'imputato di otto litri di un liquido <> e di un <> -, in presenza di una cosi' modesta quantita' di liquido rinvenuto si impone una descrizione piu' circostanziata della fattispecie che renda immediatamente evidente la rilevanza della questione.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/10/1995  n. 504  art. 41  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte