Ordinanza 162/1999 (ECLI:IT:COST:1999:162)
Massima numero 24658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
29/04/1999; Decisione del
29/04/1999
Deposito del 10/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 162/99. LAVORO (RAPPORTO DI) - AZIENDE OSPEDALIERE - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER UN TEMPO SUPERIORE A TRE MESI - DIVIETO - RITENUTO PREGIUDIZIO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA - CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE - ABROGAZIONE DELLE NORME DENUNCIATE PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - OMESSA SPECIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DEI MOTIVI DELLA PERDURANTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 162/99. LAVORO (RAPPORTO DI) - AZIENDE OSPEDALIERE - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - RAPPORTI DI PRESTAZIONE D'OPERA PER UN TEMPO SUPERIORE A TRE MESI - DIVIETO - RITENUTO PREGIUDIZIO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA - CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE NONCHE' VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE - ABROGAZIONE DELLE NORME DENUNCIATE PRIMA DELLA PROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - OMESSA SPECIFICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DEI MOTIVI DELLA PERDURANTE RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che, anteriormente alla data di emissione delle ordinanze di rinvio, e' entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - recante: <> -, il cui art. 43, comma 4, ha abrogato espressamente l'art. 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oggetto, insieme al successivo comma 24, della questione di costituzionalita', e che detta abrogazione, in ragione della formulazione delle due disposizioni censurate, rende inapplicabile anche la norma dello stesso comma 24; il Tribunale rimettente ha omesso di valutare l'incidenza sui giudizi principali dell'abrogazione espressa delle disposizioni che sottopone all'esame di costituzionalita', nonche' i motivi della perdurante rilevanza della questione medesima.
- Cfr., da ultimo, O. nn. 52/1999 e 53/1999, nelle quali la Corte ha ribadito che, qualora le disposizioni censurate siano state abrogate anteriormente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione.
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto, premesso che, anteriormente alla data di emissione delle ordinanze di rinvio, e' entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 - recante: <
- Cfr., da ultimo, O. nn. 52/1999 e 53/1999, nelle quali la Corte ha ribadito che, qualora le disposizioni censurate siano state abrogate anteriormente alla proposizione della questione di legittimita' costituzionale, il giudice rimettente ha l'onere di specificare in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
legge
24/12/1993
n. 537
art. 3
co. 23
legge
24/12/1993
n. 537
art. 3
co. 24
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte