Previdenza - In genere - Prestazioni ai superstiti - Pensione indiretta (o di reversibilità) - Natura - Retribuzione differita - Legame solidaristico tra dante causa e i suoi familiari - Irrilevanza, a tal fine, delle condizioni soggettive dei figli. (Classif. 190001).
La pensione indiretta mutua la natura di retribuzione differita dalle proprie connotazioni previdenziali. (Precedente: S. 174/2016 - mass. 38979).
L'istituto della pensione di reversibilità (o della pensione indiretta) è volta a preservare il vincolo di solidarietà che lega il dante causa ai suoi familiari, proiettandone la forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, obiettivo riferito in egual misura sia al figlio nato nel matrimonio, sia a quello nato fuori del matrimonio, senza che rilevino le condizioni soggettive del figlio, ossia il fatto che egli possa contare, o meno, sull'altro genitore ancora in vita o su qualsiasi altra provvidenza. (Precedenti: S. 174/2016 - mass. 38979; S. 419/1999 - mass. 25020; S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552).