Ordinanza 166/1999 (ECLI:IT:COST:1999:166)
Massima numero 24674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
29/04/1999; Decisione del
29/04/1999
Deposito del 10/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 166/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RICOSTRUZIONE IN BASE ALLE SENTENZE DELLA CORTE N. 495 DEL 1993 E N. 240 DEL 1994 - MODALITA' - PREVISIONE DELLA ESTINZIONE DEI GIUDIZI PENDENTI - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VALUTARE IL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO - PAGAMENTO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE SULLE SOMME DOVUTE - ESCLUSIONE - INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI NON ANCORA PASSATI IN GIUDICATO - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
ORD. 166/99. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RICOSTRUZIONE IN BASE ALLE SENTENZE DELLA CORTE N. 495 DEL 1993 E N. 240 DEL 1994 - MODALITA' - PREVISIONE DELLA ESTINZIONE DEI GIUDIZI PENDENTI - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI VALUTARE IL RAPPORTO SOSTANZIALE DEDOTTO IN GIUDIZIO - PAGAMENTO DI INTERESSI E RIVALUTAZIONE SULLE SOMME DOVUTE - ESCLUSIONE - INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI NON ANCORA PASSATI IN GIUDICATO - DEDOTTA IRRAGIONEVOLEZZA, NONCHE' VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO PER LA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI - 'IUS SUPERVENIENS' - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLE QUESTIONI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI RIMETTENTI.
Testo
Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti perche' procedano ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, il contenuto del denunciato d.l. 28 marzo 1996, n. 166, non convertito, e' stato reiterato con altri decreti-legge, tutti recanti le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti; gli effetti di tali dd.ll. sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha riproposto il medesimo contenuto della predetta normativa decretale; 'medio tempore', il d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul denunciato complessivo meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti pur se con le medesime cadenze temporali. In seguito, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha, altresi', previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996; ed inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia).
- Cfr., tra le molte, O. n. 31/1999.
Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti perche' procedano ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni, alla stregua del mutamento del quadro normativo di riferimento. (Nella specie, il contenuto del denunciato d.l. 28 marzo 1996, n. 166, non convertito, e' stato reiterato con altri decreti-legge, tutti recanti le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti; gli effetti di tali dd.ll. sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e la successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha riproposto il medesimo contenuto della predetta normativa decretale; 'medio tempore', il d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e' intervenuto sul denunciato complessivo meccanismo di rimborso dei relativi crediti mediante emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in contanti pur se con le medesime cadenze temporali. In seguito, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha, altresi', previsto l'erogazione di una somma pari al 5% a titolo di interessi sugli arretrati maturati alla data del 31 dicembre 1995 e l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996; ed inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato la portata applicativa della c.d. clausola di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 6, della legge n. 608 del 1996, interpretandola nel senso che tra gli effetti fatti salvi da questa norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in materia).
- Cfr., tra le molte, O. n. 31/1999.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/03/1996
n. 166
art. 1
co. 0
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte