Sentenza 167/1999 (ECLI:IT:COST:1999:167)
Massima numero 24677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  29/04/1999;  Decisione del  29/04/1999
Deposito del 10/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 167/99. SERVITU' - PASSAGGIO COATTIVO A FAVORE DI FONDO NON INTERCLUSO - ESIGENZE DI ACCESSIBILITA', DI CUI ALLA LEGISLAZIONE RELATIVA AI PORTATORI DI 'HANDICAP', DEGLI EDIFICI DESTINATI AD USO ABITATIVO - POSSIBILITA' PER L'AUTORITA' GIUDIZIARIA DI CONCEDERE IL PASSAGGIO - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - LESIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE E DEL DIRITTO INVIOLABILE DEL DISABILE AD UNA NORMALE VITA DI RELAZIONE - CONTRASTO DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA CON LA FUNZIONE SOCIALE DEL DIRITTO DI PROPRIETA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, comma secondo, 32 e 42, comma secondo, Cost., l'art. 1052, comma secondo, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui al primo comma possa essere concesso dall'autorita' giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilita' - di cui alla legislazione relativa ai portatori di 'handicap' - degli edifici destinati ad uso abitativo. Infatti, premesso che la concessione del passaggio coattivo e' subordinata dalla norma denunciata non solo alla inadeguatezza dell'accesso alla via pubblica ed alla sua non ampliabilita', ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda <>; e considerato che, con tale disposizione, il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso altresi' ricollegare la costituzione della servitu' coattiva di passaggio alla sussistenza in concreto di una interesse generale, all'epoca identificato nelle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, al quale rimane estraneo ogni rilievo relativo alle esigenze abitative, pure se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela e' indefettibile; l'omessa previsione della esigenza di accessibilita' della casa di abitazione <>. Inoltre, la norma denunciata, impedendo od ostacolando la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica. Ne', d'altronde, la previsione della servitu' in parola puo' trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprieta' dall'art. 42 Cost., poiche' il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui puo' senz'altro annoverarsi tra quei limiti della proprieta' privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte