Sentenza 168/1999 (ECLI:IT:COST:1999:168)
Massima numero 24690
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 14/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Titolo
SENT. 168/99 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE CACCIABILI - RICONOSCIUTO CARATTERE, IN TALI DISPOSIZIONI ED IN QUELLE AD ESSE CONNESSE, DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - FONDAMENTO - RAPPORTI CON LA DISCIPLINA, PREVISTA DA ARTICOLO DI DIRETTIVA COMUNITARIA, DELLE PREVISTE DEROGHE AL GENERALE REGIME DI PROTEZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.
SENT. 168/99 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA - DISPOSIZIONI LEGISLATIVE STATALI SULLA INDIVIDUAZIONE DELLE SPECIE CACCIABILI - RICONOSCIUTO CARATTERE, IN TALI DISPOSIZIONI ED IN QUELLE AD ESSE CONNESSE, DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - FONDAMENTO - RAPPORTI CON LA DISCIPLINA, PREVISTA DA ARTICOLO DI DIRETTIVA COMUNITARIA, DELLE PREVISTE DEROGHE AL GENERALE REGIME DI PROTEZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI.
Testo
Nel ribadire il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale proprio delle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili, riconosciuto da un costante giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ancora di recente precisato che tale carattere compete anche alle "norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio". Sussiste infatti un interesse unitario, non frazionabile, alla uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica: dall'individuazione delle specie cacciabili alla variazione dei relativi elenchi; dalla disciplina delle modalita' di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, alla delimitazione dei periodi venatori, alla disciplina delle deroghe, ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE, al generale regime di protezione degli uccelli selvatici. Un'interpretazione della direttiva 79/409/CEE nell'esclusiva prospettiva di un'eccezionale autorizzazione di attivita' venatorie altrimenti vietate sarebbe quindi parziale e fuorviante.
- Cfr. S. nn. 272/1996, 35/1995, 577/1990, 1002/1988 e 323/1998.
Nel ribadire il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale proprio delle disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili, riconosciuto da un costante giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ancora di recente precisato che tale carattere compete anche alle "norme strettamente connesse con quelle che individuano le specie ammesse al prelievo venatorio". Sussiste infatti un interesse unitario, non frazionabile, alla uniforme disciplina dei vari aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica: dall'individuazione delle specie cacciabili alla variazione dei relativi elenchi; dalla disciplina delle modalita' di caccia, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, alla delimitazione dei periodi venatori, alla disciplina delle deroghe, ex art. 9 della direttiva 79/409/CEE, al generale regime di protezione degli uccelli selvatici. Un'interpretazione della direttiva 79/409/CEE nell'esclusiva prospettiva di un'eccezionale autorizzazione di attivita' venatorie altrimenti vietate sarebbe quindi parziale e fuorviante.
- Cfr. S. nn. 272/1996, 35/1995, 577/1990, 1002/1988 e 323/1998.
Atti oggetto del giudizio
legge
11/02/1992
n. 157
art. 18
co. 3
direttiva CEE
02/04/1979
n. 409
art. 9
co. 0
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte