Sentenza 168/1999 (ECLI:IT:COST:1999:168)
Massima numero 24692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  10/05/1999;  Decisione del  10/05/1999
Deposito del 14/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24690  24691


Titolo
SENT. 168/99 C. AMBIENTE (TUTELA DELL') - PROTEZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI - DEROGHE CONSENTITE DA NORMA DI DIRETTIVA COMUNITARIA AI VARI DIVIETI STABILITI - LEGGI DELLE REGIONI LIGURIA, UMBRIA E VENETO CONCERNENTI LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DI TALI DEROGHE - GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSI CON RICORSI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - RICONOSCIUTA INCIDENZA DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE SU RISERVA STATALE IN ORDINE AL NUCLEO MINIMO DI SALVAGUARDIA IN MATERIA - CONSEGUENTE NON SPETTANZA ALLE REGIONI RESISTENTI DELLA COMPETENZA RIVENDICATA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DI ALTRE CENSURE.

Testo
In accoglimento dei ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio, le leggi delle Regioni Liguria, Umbria e Veneto - riapprovate, a seguito di rinvii governativi, rispettivamente, il 20 settembre e il 17 novembre 1997 e il 5 marzo 1998 e tutte e tre attinenti alla disciplina e all'applicazione delle deroghe, ai vari divieti stabiliti, previste dall'art. 9 della direttiva CEE n. 409/79, per la conservazione degli uccelli selvatici - vanno dichiarate costituzionalmente illegittime. Al riguardo, infatti, - assorbita ogni altra censura - a confutare la rivendicazione di una propria competenza in materia da parte delle Regioni resistenti - competenza che non potrebbe comunque basarsi sulla non assimilabilita', che e' fuori di discussione, del potere di deroga in questione al potere di variazione degli elenchi delle specie cacciabili previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 357 - e' sufficiente osservare che l'art. 9 della citata direttiva CEE, piu' che a regolare l'attivita' venatoria, e' volto a consentire eccezioni al regime di protezione della fauna selvatica, per la salvaguardia di interessi generali, e pertanto l'esercizio del potere di disporle, potendo incidere sul nucleo minimo di tale protezione, non puo' prescindere - secondo i principi costantemente accolti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - da una previa disciplina espressa - come richiesto, in particolare, da sentenza 15 marzo 1990 della Corte di giustizia della Comunita' - in precise disposizioni nazionali idonee a garantire su tutto il territorio dello Stato un uniforme e adeguato livello di salvaguardia, disciplina che - anche in considerazione del carattere meramente facoltativo, secondo la direttiva comunitaria, dell'attivazione delle deroghe - non rileva che nella legge n. 357 del 1992 non sia rintracciabile. In questo senso, del resto, deve interpretarsi anche l'art. 69, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), che annovera tra i compiti di rilievo nazionale per la tutela dell'ambiente, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 - accanto a quelli relativi alle variazioni degli elenchi delle specie cacciabili - quelli attinenti alla "tutela... della fauna e della flora specificamente protette da accordi e convenzioni e dalla normativa comunitaria".

- V. le precedenti massime A e B - Cfr. anche S. n. 169/1999.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  20/09/1997  n. 0  art. 0  co. 0

legge della Regione Umbria  17/11/1997  n. 0  art. 0  co. 0

legge della Regione Veneto  05/03/1998  n. 0  art. 0  co. 0

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 357  art. 18  

direttiva CEE  02/04/1979  n. 409  art. 9  

decreto legislativo  04/06/1997  n. 143  art. 0  

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 69    co. 1  lett. b)