Sentenza 169/1999 (ECLI:IT:COST:1999:169)
Massima numero 24702
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/05/1999;  Decisione del  10/05/1999
Deposito del 14/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24703


Titolo
SENT. 169/99 A. AMBIENTE (TUTELA DELL') - CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI - DEROGHE, ALLE LIMITAZIONI E AI DIVIETI STABILITI AL RIGUARDO, CONSENTITE IN NORMA DI DIRETTIVA COMUNITARIA - DISPOSIZIONI IMPARTITE IN DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CIRCA LE MODALITA' DI ESERCIZIO DI TALI DEROGHE NELL'ORDINAMENTO INTERNO - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLE REGIONI TOSCANA, VENETO, EMILIA ROMAGNA, UMBRIA E LOMBARDIA - RICONOSCIUTA APPARTENENZA ALLO STATO DI COMPETENZA IN MATERIA - RILEVATA MANCANZA, PERALTRO, NEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO, SIA SE LO SI CONSIDERI REGOLAMENTO, SIA SE LO SI QUALIFICHI ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO, DI REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI NECESSARI PER LA EMANAZIONE DI TALI ATTI - NON SPETTANZA ALLO STATO, NEL CASO, DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DEL CONTESTATO DECRETO.

Testo
In accoglimento dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dalle Regioni Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia ed Umbria, deve dichiararsi che non spetta allo Stato disciplinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1997 le modalita' di esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. c), della direttiva comunitaria 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Di conseguenza tale decreto - che, al fine di "garantire l'omogeneita' di applicazione della direttiva comunitaria" (art. 1, comma 1) dispone che le suddette deroghe vengano adottate dalle Regioni "d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole", precisando gli elementi che le Regioni sono tenute ad indicare (art. 2) ed inoltre nell'estendere (art. 3) la disciplina delle condizioni e modalita' di applicazione delle deroghe anche all'ipotesi della cattura per la cessione a fini di richiamo, di cui all'art. 4, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, individua nell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (art. 4) l'autorita' abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate - e' annullato. Se e' vero, infatti, che le attribuzioni che incontestabilmente spettano alle Regioni in tema di caccia non consentono, anche a tener conto dell'ulteriore trasferimento di competenze operato in loro favore dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, il disconoscimento delle competenze che, in materia di tutela della fauna selvatica, restano, comunque, affidate allo Stato e che sono tali da riverberarsi - come la Corte costituzionale ha avuto occasione di affermare - anche sulla disciplina delle modalita' della caccia stessa, nei limiti in cui prevede misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, cio' pero' non significa che lo Stato sia legittimato ad intervenire, riguardo alle deroghe in questione, sulla base di presupposti e secondo modalita' che non siano quelli richiesti dall'ordinamento. Il che appunto si verifica nel caso di specie, in quanto, sia che il provvedimento impugnato si consideri atto di natura regolamentare, sia che lo si qualifichi atto di indirizzo e coordinamento - a parte, nella prima ipotesi, la mancanza, nel procedimento seguito, di una deliberazione collegiale del Governo, e dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato o della stessa Conferenza Stato-Regioni, previsti, rispettivamente, dall'art. 4, commi 4 e 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, per la emanazione di regolamenti in materie di spettanza regionale e, nella seconda, la mancanza di una delibera del Consiglio dei ministri, adottata previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, secondo le regole oggi desumibili dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 408 del 1998) - e' decisivo in proposito che l'esercizio della potesta' regolamentare, o della funzione di indirizzo e coordinamento, sia avvenuto senza un supporto legislativo, in ambo i casi necessario. Supporto legislativo che comunque non potrebbe certo rinvenirsi nell'art. 18, comma 3, della legge n. 157 del 1992, posto che il potere di modifica degli elenchi delle specie cacciabili, da tale disposizione disciplinato, va tenuto distinto dal potere di deroga di cui all'art. 9 della direttiva comunitaria, dalla legge n. 157 del 1992, peraltro, in alcun modo regolato. - Cfr. S. nn. 278/1993 e 323/1998, nonche', in particolare, S. n. 272/1996. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 125  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  02/04/1979  n. 409  art. 9  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 6  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 99  

legge  09/03/1989  n. 86  art. 4  

legge  09/03/1989  n. 86  art. 9  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 1  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 2  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 9  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 3  

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 4  

legge  15/03/1997  n. 59  art. 8  

decreto legislativo  04/06/1997  n. 143  art. 1    co. 2  

decreto legislativo  04/06/1997  n. 143  art. 2    co. 2  

decreto legislativo  28/08/1997  n. 281  art. 2    co. 3  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17    co. 1  lett. b)

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17    co. 3  

legge regionale Lombardia  30/08/1997  n. 34  art. 0