Sentenza 169/1999 (ECLI:IT:COST:1999:169)
Massima numero 24703
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente GRANATA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  10/05/1999;  Decisione del  10/05/1999
Deposito del 14/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24702


Titolo
SENT. 169/99 B. AMBIENTE (TUTELA DELL') - CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI - DEROGHE, ALLE LIMITAZIONI E AI DIVIETI STABILITI AL RIGUARDO, CONSENTITE IN NORMA DI DIRETTIVA COMUNITARIA - NEGATA SPETTANZA ALLA REGIONE VENETO, IN DELIBERE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, DI ANNULLAMENTO DI ALTRETTANTE DELIBERE DELLA GIUNTA, DEL POTERE DI APPLICARE TALI DEROGHE AL REGIME DELLE SPECIE CACCIABILI NEL PERIODO 11 OTTOBRE-31 DICEMBRE 1997 - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DALLA REGIONE - RIGETTO DEL RICORSO - AFFERMATA NECESSITA', PER LA CONCRETA ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA NELL'ORDINAMENTO INTERNO, DI UNA NORMATIVA, IN CUI I VARI INTERESSI IN RILIEVO TROVINO COMPLESSIVA E ADEGUATA VALUTAZIONE, CHE E' SOLO IN FACOLTA' DELLO STATO EMANARE - SPETTANZA ALLO STATO, E PER ESSO ALLA COMMISSIONE DI CONTROLLO, DEL POTERE ESERCITATO.

Testo
A rigetto del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Veneto, deve dichiararsi che spetta allo Stato, e per esso alla Commissione di controllo sugli atti della Regione Veneto, annullare le delibere della Giunta regionale n. 3401 e n. 3402 del 7 ottobre 1997, aventi oggetto l'applicazione, al regime delle specie cacciabili per il periodo 11 ottobre - 31 dicembre 1997, delle deroghe, alle limitazioni e ai divieti stabiliti, previste dall'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva comunitaria (concernente la conservazione degli uccelli selvatici) 79/409/CEE. Il disposto comunitario richiede, infatti, per la sua concreta attuazione nell'ordinamento interno, una normativa nazionale che valuti e ponderi i vari interessi che vengono in rilievo e che non sono certamente soltanto quelli connessi all'esercizio venatorio. E poiche' tale normativa non e' rintracciabile nella legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) - la quale, a sua volta, pur avendo all'art. 1, comma 4, recepito espressamente la direttiva comunitaria, si limita a prevedere il potere di variazione degli elenchi delle specie cacciabili - di conseguenza e' da escludere che - in tale situazione, le Regioni possano provvedere - come preteso dalla ricorrente - ad attivare autonomamente le deroghe, in quanto l'esercizio di un siffatto potere si rifletterebbe sulla tutela minima delle specie protette, il cui nucleo va visto, in realta', come la risultante di una serie di opzioni qualitative concernenti le singole specie animali, cacciabili o non, che non puo' essere incisa e alterata da contrastanti scelte degli enti territoriali, anche ad autonomia speciale, se non a condizione di creare incertezze sull'estensione della stessa sfera protetta come interesse unitario. E cio' - anche in considerazione del carattere meramente facoltativo, secondo la norma della direttiva, dell'attivazione delle deroghe - senza che venga a configurarsi un inadempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. - V. la precedente massima A. Cfr. anche, in particolare, S. n. 577/1990, nonche', da ultimo, S. n. 168/1999. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

direttiva CEE  02/04/1979  n. 409  art. 9  par.1,l.c)

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 6  

decreto del Presidente della Repubblica  24/07/1977  n. 616  art. 99  

legge  09/03/1989  n. 86  art. 9    co. 2  

legge  09/03/1989  n. 86  art. 9    co. 3