Sentenza 170/1999 (ECLI:IT:COST:1999:170)
Massima numero 24678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 14/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:
24679
Titolo
SENT. 170/99 A. FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE PER IMPOTENZA A GENERARE DEL MARITO - TERMINE PER IL MARITO - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI CIASCUNO DEI DUE CONIUGI SIA VENUTO A CONOSCENZA DI TALE IMPOTENZA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E DEL DIRITTO ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - RICHIAMO, IN PARTICOLARE, ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 134/1985 E 249/1974 - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 170/99 A. FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE PER IMPOTENZA A GENERARE DEL MARITO - TERMINE PER IL MARITO - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI CIASCUNO DEI DUE CONIUGI SIA VENUTO A CONOSCENZA DI TALE IMPOTENZA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E DEL DIRITTO ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - RICHIAMO, IN PARTICOLARE, ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 134/1985 E 249/1974 - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, in quanto - posto che l'impotenza di generare rappresenta, diversamente dalla "impotenza coeundi", uno stato fisico che puo' rimanere per lungo tempo ignoto, poiche' in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che puo' essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori e che e' diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente; e che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al "favor legitimitatis" attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verita' naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilita' dei risultati delle indagini - la disposizione impugnata (art. 244, commi 1 e 2, cod. civ.), rispetto alla impotenza di generare, appare irragionevole nella misura in cui preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita', decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima, e precisamente della propria incapacita' di generare; nonche' lesiva del diritto di azione, nella misura in cui consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto stesso (e cio', soprattutto in ipotesi, quale quella di specie, in cui e' dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, puo' rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto).
- S. nn. 249/1974, 64/1982, 134/1985, 112 e 216/1997.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 2, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare, contemplata dal n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per il marito dal giorno in cui esso sia venuto a conoscenza della propria impotenza di generare, in quanto - posto che l'impotenza di generare rappresenta, diversamente dalla "impotenza coeundi", uno stato fisico che puo' rimanere per lungo tempo ignoto, poiche' in una elevata percentuale di casi consiste in un'affezione, che puo' essere priva di sintomatologia e di manifestazioni esteriori e che e' diagnosticabile solo attraverso esami clinici cui non si ricorre usualmente; e che il legislatore della riforma del diritto di famiglia ha superato la impostazione tradizionale che attribuiva preminenza al "favor legitimitatis" attraverso la equiparazione della filiazione naturale a quella legittima ed ha di conseguenza reso omogenee le situazioni che discendono dalla conservazione dello stato ancorato alla certezza formale rispetto a quelle che si acquisiscono con l'affermazione della verita' naturale, la cui ricerca risulta agevolata dalle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dall'elevatissimo grado di attendibilita' dei risultati delle indagini - la disposizione impugnata (art. 244, commi 1 e 2, cod. civ.), rispetto alla impotenza di generare, appare irragionevole nella misura in cui preclude l'esercizio dell'azione di disconoscimento della paternita', decorso l'anno dalla nascita del figlio, se il marito non sia stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima, e precisamente della propria incapacita' di generare; nonche' lesiva del diritto di azione, nella misura in cui consente che il termine per il suo esercizio possa decorrere indipendentemente dalla conoscenza dei presupposti e degli elementi costitutivi del diritto stesso (e cio', soprattutto in ipotesi, quale quella di specie, in cui e' dato di comune esperienza che l'elemento costitutivo dell'azione, rappresentato dall'impotenza di generare, puo' rimanere a lungo e a volte anche indefinitamente ignoto).
- S. nn. 249/1974, 64/1982, 134/1985, 112 e 216/1997.
Atti oggetto del giudizio
codice civile
n. 0
art. 244
co. 2
codice civile
n. 0
art. 235
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte