Sentenza 170/1999 (ECLI:IT:COST:1999:170)
Massima numero 24679
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  10/05/1999;  Decisione del  10/05/1999
Deposito del 14/05/1999; Pubblicazione in G. U. 19/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24678


Titolo
SENT. 170/99 B. FILIAZIONE - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA' - PROPOSIZIONE DELLA RELATIVA AZIONE PER IMPOTENZA A GENERARE DEL MARITO - TERMINE PER LA MOGLIE - DECORRENZA DAL GIORNO IN CUI CIASCUNO DEI DUE CONIUGI SIA VENUTO A CONOSCENZA DI TALE IMPOTENZA - MANCATA PREVISIONE - PRETESA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PRETESA INCIDENZA SUI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - PRETESA LESIONE DELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA, DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E DEL DIRITTO ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - RICHIAMO, IN PARTICOLARE, ALLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 134/1985 E 249/1974 - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL DIRITTO DI AZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "CONSEGUENZIALE" PARZIALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell'art. 27, l. n. 87 del 1953, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 244, comma 1, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita', nell'ipotesi di impotenza solo di generare di cui al n. 2) dell'art. 235 dello stesso codice, decorra per la moglie dal giorno in cui essa sia venuta a conoscenza dell'impotenza di generare del marito, in quanto - mentre si giustifica la scelta del legislatore di far decorrere il termine semestrale dalla nascita del figlio nelle ipotesi previste dai numeri 1) e 3) dell'art. 235 cod. civ., in considerazione della ovvia conoscenza, da parte della moglie, delle circostanze della procreazione - non altrettanto puo' dirsi nel caso di impotenza di generare del marito, tenuto conto delle caratteristiche di tale forma di impotenza, che anche la moglie puo' ignorare, e del fatto che, in tal caso, le sarebbe precluso l'esercizio dell'azione, la sola consapevolezza dell'adulterio non essendo elemento sufficiente ad escludere la paternita' del marito; ed in quanto, una volta riconosciuto a favore della moglie un interesse autonomo all'esercizio dell'azione in esame per tutte le ipotesi contenute nell'art. 235, ciascuna delle quali, pur presupponendo l'adulterio, e' tuttavia caratterizzata da una propria "causa petendi", costituisce evidente lesione del diritto di azione correlare la decorrenza del termine, nell'ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. 235, alla nascita del figlio, anziche' alla conoscenza dell'impotenza del marito.

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n. 0  art. 244  co. 1

codice civile    n. 0  art. 235  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27