Sentenza 171/1999 (ECLI:IT:COST:1999:171)
Massima numero 24711
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Titolo
SENT. 171/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - INNOVAZIONI AL VIGENTE REGIME DEL 'PART-TIME' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RECATE DA LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1997 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI, IN PARTICOLARE, LA DIVERSA CONFIGURAZIONE DELLA REGOLA DELLA ESCLUSIVITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO E LE MODALITA' DEL PASSAGGIO DAL "TEMPO PIENO" AL "TEMPO PARZIALE", ED ALTRE AD ESSE CONNESSE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSI DELLA REGIONE VENETO E DELLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLO STATUTO DELLA REGIONE VENETO CONCERNENTI LE COMPETENZE REGIONALI IN ORDINE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO-ECONOMICO DEL PERSONALE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'AUTONOMIA RISERVATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ESCLUSIONE - CARATTERE DI PRINCIPI FONDAMENTALI, VINCOLANTI PER LE REGIONI, DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON INCIDENZA DELLE NORME IMPUGNATE SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A PARAMETRI, NEI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA', LE NORME DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 171/99 B. IMPIEGO PUBBLICO - INNOVAZIONI AL VIGENTE REGIME DEL 'PART-TIME' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RECATE DA LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1997 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI, IN PARTICOLARE, LA DIVERSA CONFIGURAZIONE DELLA REGOLA DELLA ESCLUSIVITA' DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO E LE MODALITA' DEL PASSAGGIO DAL "TEMPO PIENO" AL "TEMPO PARZIALE", ED ALTRE AD ESSE CONNESSE - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PROMOSSO CON RICORSI DELLA REGIONE VENETO E DELLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLO STATUTO DELLA REGIONE VENETO CONCERNENTI LE COMPETENZE REGIONALI IN ORDINE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO-ECONOMICO DEL PERSONALE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELL'AUTONOMIA RISERVATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ESCLUSIONE - CARATTERE DI PRINCIPI FONDAMENTALI, VINCOLANTI PER LE REGIONI, DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE - NON INCIDENZA DELLE NORME IMPUGNATE SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - IMPOSSIBILITA' DI ASSUMERE A PARAMETRI, NEI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA', LE NORME DEGLI STATUTI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA ORDINARIA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorso della Regione Veneto, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. e agli artt. 48 e 51 dello Statuto regionale, nei confronti delle disposizioni, innovatrici della disciplina del 'part-time' presso le pubbliche amministrazioni, contenute nell'art. 1, commi 56, 57, 60, 61, 62, prima parte, 63 e 64 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria 1997) e con ricorso della Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti del citato comma 57. In quanto espressive di "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 Cost., le disposizioni impugnate - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti - non vulnerano l'autonomia regionale, ne' sotto il profilo legislativo, ne' sotto quello amministrativo, ne' sotto quello finanziario. Nella fattispecie, infatti, essenzialmente due sono i principi fondamentali - strettamente interconnessi - enucleabili dalla disciplina impugnata: quello relativo alla diversa configurazione della regola dell'esclusivita' della prestazione nel rapporto di pubblico impiego e quello relativo alle modalita' di trasformazione del rapporto stesso da tempo pieno a tempo parziale, e di conseguenza, vincolanti per la potesta' legislativa regionale sono non solo le disposizioni che recano direttamente questi principi, ma anche tutte le altre disposizioni impugnate, in quanto legate alle prime da <>. Ne', quindi, riguardo alle disposizioni in questione, puo' ritenersi, sotto altro profilo, sussistente il pregiudizio - pure lamentato dalle ricorrenti - al corretto funzionamento degli uffici, perche' - come la Corte ha gia' avuto modo di osservare - il nuovo modello di statuto del pubblico impiego, che scaturisce dalle linee della operata riforma, - anche senza considerare le ulteriori modifiche normative sopravvenute - e' diretto a privilegiare, in modo non irragionevole, il valore dell'efficienza della pubblica amministrazione, contenuto nel precetto dell'art. 97 Cost., grazie a strumenti gestionali che consentono, meglio che in passato, di assicurare il contenuto della prestazione lavorativa in termini di produttivita', ovvero una sua piu' flessibile utilizzazione, il che appare congruo rispetto al perseguimento della finalita' del buon andamento della pubblica amministrazione. Mentre, quanto alla lesione, dedotta anche dalla Regione Veneto, degli artt. 48 e 51 dello Statuto, va ribadito che gli statuti delle Regioni a statuto ordinario, ancorche' competenti a svincolare la disciplina dell'organizzazione interna della Regione, non possono costituire, di per se', parametri per la valutazione di costituzionalita' dei "principi fondamentali" recati dalle leggi dello Stato. - V. la precedente massima A. Riguardo ai limiti alla potesta' legislativa delle Regioni derivanti dai "principi fondamentali" v., in particolare, S. nn. 406/1995 e 37/1991. Riguardo alle garanzie costituzionali del corretto funzionamento degli uffici, v. inoltre S. n. 1/1999. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorso della Regione Veneto, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. e agli artt. 48 e 51 dello Statuto regionale, nei confronti delle disposizioni, innovatrici della disciplina del 'part-time' presso le pubbliche amministrazioni, contenute nell'art. 1, commi 56, 57, 60, 61, 62, prima parte, 63 e 64 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria 1997) e con ricorso della Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti del citato comma 57. In quanto espressive di "principi fondamentali" ai sensi dell'art. 117 Cost., le disposizioni impugnate - contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti - non vulnerano l'autonomia regionale, ne' sotto il profilo legislativo, ne' sotto quello amministrativo, ne' sotto quello finanziario. Nella fattispecie, infatti, essenzialmente due sono i principi fondamentali - strettamente interconnessi - enucleabili dalla disciplina impugnata: quello relativo alla diversa configurazione della regola dell'esclusivita' della prestazione nel rapporto di pubblico impiego e quello relativo alle modalita' di trasformazione del rapporto stesso da tempo pieno a tempo parziale, e di conseguenza, vincolanti per la potesta' legislativa regionale sono non solo le disposizioni che recano direttamente questi principi, ma anche tutte le altre disposizioni impugnate, in quanto legate alle prime da <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Veneto
n. 0
art. 48
statuto regione Veneto
n. 0
art. 51