Sentenza 171/1999 (ECLI:IT:COST:1999:171)
Massima numero 24712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Titolo
SENT. 171/99 C. IMPIEGO PUBBLICO - INNOVAZIONI AL VIGENTE REGIME DEL 'PART-TIME' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RECATE DA LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1997 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI, IN PARTICOLARE, I PROCEDIMENTI DI VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA RIFORMA - LAMENTATA INCIDENZA, IN RICORSO DELLA REGIONE VENETO, SULL'AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA, DELLA REGIONE E SULL'AUTONOMIA RISERVATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ESCLUSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AL NON CONDIVISIBILE ASSUNTO INTERPRETATIVO CHE CON LA NORMA CENSURATA, AI FINI DELLA VERIFICA, SI SIA INTESO IMPORRE ALLE AMMINISTRAZIONI L'OBBLIGO DI COSTITUIRE APPOSITI SERVIZI ISPETTIVI, ED ATTRIBUIRE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA POTERI ISPETTIVI ANCHE NEI RIGUARDI DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA.
SENT. 171/99 C. IMPIEGO PUBBLICO - INNOVAZIONI AL VIGENTE REGIME DEL 'PART-TIME' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RECATE DA LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1997 - DISPOSIZIONI CONCERNENTI, IN PARTICOLARE, I PROCEDIMENTI DI VERIFICA DELLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA RIFORMA - LAMENTATA INCIDENZA, IN RICORSO DELLA REGIONE VENETO, SULL'AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA, DELLA REGIONE E SULL'AUTONOMIA RISERVATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ESCLUSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AL NON CONDIVISIBILE ASSUNTO INTERPRETATIVO CHE CON LA NORMA CENSURATA, AI FINI DELLA VERIFICA, SI SIA INTESO IMPORRE ALLE AMMINISTRAZIONI L'OBBLIGO DI COSTITUIRE APPOSITI SERVIZI ISPETTIVI, ED ATTRIBUIRE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA POTERI ISPETTIVI ANCHE NEI RIGUARDI DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost., e agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nei confronti, in particolare, dell'art. 1, comma 62, seconda parte, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662. Neppure questa disposizione, infatti, viola l'autonomia regionale, non potendo sostenersi che con essa si sia inteso stabilire, in ordine alle ivi previste verifiche a campione della corretta applicazione delle nuove norme sul lavoro 'part-time' introdotte dai commi 56 e segg. dello stesso articolo, un obbligo per le amministrazioni di costituire appositi servizi ispettivi, giacche' - come si e' di recente precisato in una circolare del Dipartimento della funzione pubblica - a tal fine le amministrazioni potranno avvalersi anche degli uffici di controllo gia' esistenti presso le proprie strutture. Cosi' come e' da escludere ogni interpretazione secondo cui il predetto comma 62 possa attribuire al Dipartimento della funzione pubblica il potere di esercitare compiti ispettivi che riguardino enti ad autonomia costituzionalmente garantita, come sono appunto le Regioni. red.: S. Pomodoro
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost., e agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nei confronti, in particolare, dell'art. 1, comma 62, seconda parte, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662. Neppure questa disposizione, infatti, viola l'autonomia regionale, non potendo sostenersi che con essa si sia inteso stabilire, in ordine alle ivi previste verifiche a campione della corretta applicazione delle nuove norme sul lavoro 'part-time' introdotte dai commi 56 e segg. dello stesso articolo, un obbligo per le amministrazioni di costituire appositi servizi ispettivi, giacche' - come si e' di recente precisato in una circolare del Dipartimento della funzione pubblica - a tal fine le amministrazioni potranno avvalersi anche degli uffici di controllo gia' esistenti presso le proprie strutture. Cosi' come e' da escludere ogni interpretazione secondo cui il predetto comma 62 possa attribuire al Dipartimento della funzione pubblica il potere di esercitare compiti ispettivi che riguardino enti ad autonomia costituzionalmente garantita, come sono appunto le Regioni. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Veneto
n. 0
art. 48
statuto regione Veneto
n. 0
art. 51