Sentenza 171/1999 (ECLI:IT:COST:1999:171)
Massima numero 24713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Titolo
SENT. 171/99 D. IMPIEGO PUBBLICO - INNOVAZIONI AL VIGENTE REGIME DEL 'PART-TIME' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RECATE DA LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1997- DISPOSIZIONI CONCERNENTI, IN PARTICOLARE, I DIRITTI DEL DIPENDENTE E I POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORDINE AL PASSAGGIO DAL TEMPO PIENO AL TEMPO PARZIALE, E LE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA CONSENTITI DALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA - CENSURE FORMULATE AL RIGUARDO IN RICORSI DELLE REGIONI VENETO E LOMBARDIA - LAMENTATA INCIDENZA SULLA AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA, DELLE REGIONI, E SULL'AUTONOMIA RISERVATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LEGGE SOPRAVVENUTA - APPLICABILITA', IN FORZA DI ESSA, DELLE NORME CENSURATE, AL PERSONALE DELLE REGIONI SOLO IN VIA SUPPLETIVA, FINO A LORO CONTRARIA STATUIZIONE - NON FONDATEZZA.
SENT. 171/99 D. IMPIEGO PUBBLICO - INNOVAZIONI AL VIGENTE REGIME DEL 'PART-TIME' PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RECATE DA LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1997- DISPOSIZIONI CONCERNENTI, IN PARTICOLARE, I DIRITTI DEL DIPENDENTE E I POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE IN ORDINE AL PASSAGGIO DAL TEMPO PIENO AL TEMPO PARZIALE, E LE MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEI RISPARMI DI SPESA CONSENTITI DALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA - CENSURE FORMULATE AL RIGUARDO IN RICORSI DELLE REGIONI VENETO E LOMBARDIA - LAMENTATA INCIDENZA SULLA AUTONOMIA, ANCHE FINANZIARIA, DELLE REGIONI, E SULL'AUTONOMIA RISERVATA ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - LEGGE SOPRAVVENUTA - APPLICABILITA', IN FORZA DI ESSA, DELLE NORME CENSURATE, AL PERSONALE DELLE REGIONI SOLO IN VIA SUPPLETIVA, FINO A LORO CONTRARIA STATUIZIONE - NON FONDATEZZA.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi della Regione Veneto, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. e agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, e della Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, riguardo al 'part-time' nel pubblico impiego, nell'art. 1, commi 58 e 59, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, il primo dei quali concerne i diritti del dipendente e i poteri dell'amministrazione, in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ed il secondo le modalita' di utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della riforma. Ne' l'una ne' l'altra di queste norme sembrano infatti suscettibili di ledere la competenza legislativa delle Regioni, in quanto l'art. 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha chiarito che esse "si applicano al personale delle Regioni e degli enti locali finche' non diversamente stabilito da ciascun ente con proprio atto normativo", con la conseguenza che esse vengono a configurarsi solo come "suppletive", e quindi "cedevoli", rispetto ad una legislazione regionale contrastante. red.: S. Pomodoro
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, con ricorsi della Regione Veneto, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 Cost. e agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, e della Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97, 117, 118 e 119 Cost., nei confronti delle disposizioni contenute, riguardo al 'part-time' nel pubblico impiego, nell'art. 1, commi 58 e 59, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, il primo dei quali concerne i diritti del dipendente e i poteri dell'amministrazione, in ordine alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ed il secondo le modalita' di utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione della riforma. Ne' l'una ne' l'altra di queste norme sembrano infatti suscettibili di ledere la competenza legislativa delle Regioni, in quanto l'art. 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha chiarito che esse "si applicano al personale delle Regioni e degli enti locali finche' non diversamente stabilito da ciascun ente con proprio atto normativo", con la conseguenza che esse vengono a configurarsi solo come "suppletive", e quindi "cedevoli", rispetto ad una legislazione regionale contrastante. red.: S. Pomodoro
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 115
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 123
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Veneto
n. 0
art. 48
statuto regione Veneto
n. 0
art. 51