Sentenza 171/1999 (ECLI:IT:COST:1999:171)
Massima numero 24715
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  10/05/1999;  Decisione del  10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24710  24711  24712  24713  24714  24716  24717  24718  24719


Titolo
SENT. 171/99 F. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - TRIBUTO STATALE (ACCISA) SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - PREVISIONE, IN LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1997, DI POSSIBILI AUMENTI, NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO, MA SOLO LIMITATAMENTE ALLA DIFFERENZA ESISTENTE RISPETTO ALLA ALIQUOTA IN ATTO DELLA IMPOSTA REGIONALE SULLA STESSA BENZINA - RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATA INCIDENZA SUL POTERE DELLA REGIONE DI DETERMINARSI LIBERAMENTE IN ORDINE ALL'ENTITA' DELL'AUMENTO DELL'IMPOSTA SPETTANTELE E DI CONSEGUENZA SULLA AUTONOMIA FINANZIARIA DELLA STESSA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Sotto il profilo dedotto in riferimento all'art. 119 Cost., non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lombardia nei confronti dell'art. 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria per il 1997), che per assicurare l'omogeneita' del prezzo sulla benzina, prevede, nei territori delle Regioni a statuto ordinario, possibili aumenti erariali dell'accisa sulla benzina ma non piu' di quanto la Regione, nel fissare l'aliquota dell'imposta ad essa spettante sulla stessa benzina, ove vigente, si sia tenuta al di sotto del massimo consentito. Le modalita' di aumento dell'accisa sulla benzina per autotrazione, trattandosi di un tributo statale, non possono infatti in alcun modo incidere sulla competenza in materia della Regione, la quale mantiene del tutto inalterata la facolta' di determinare autonomamente, l'entita' dell'imposta di propria spettanza. Senza dire che, alla stregua dello stesso art. 119 Cost., la potesta' legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia tributaria, opera entro i diversi e particolari confini che le leggi della Repubblica, in conformita' ai principi costituzionali, sono legittimate a previamente fissare, configurandosi pertanto con una potesta' non di tipo concorrente, ma soltanto attuativo. - Riguardo ad altri profili della sollevata questione, v. la seguente massima G). Sui limiti della potesta' legislativa delle Regioni a statuto ordinario in materia tributaria, v. inoltre, 'ex plurimis', S. nn. 355/1998 e 295/1993. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte