Sentenza 171/1999 (ECLI:IT:COST:1999:171)
Massima numero 24719
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GRANATA  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  10/05/1999;  Decisione del  10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24710  24711  24712  24713  24714  24715  24716  24717  24718


Titolo
SENT. 171/99 L. FINANZA PUBBLICA ALLARGATA - TESORERIA UNICA - DISPOSIZIONI DI LEGGE COLLEGATA ALLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 1997 - ENTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI TENERE LE DISPONIBILITA' LIQUIDE NELLE CONTABILITA' SPECIALI O IN CONTI CORRENTI CON IL TESORO - LIMITI PER IL 1997 ALL'ACCREDITAMENTO DEI PAGAMENTI DEL BILANCIO DELLO STATO SUI CONTI CORRENTI APERTI - LAMENTATA VIOLAZIONE, IN RICORSO DELLA REGIONE LOMBARDIA, DEI PRINCIPI DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INSUSSISTENZA - INSERIMENTO DELLA NORMA CENSURATA NEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA E NEL COMPLESSO DELLE MISURE DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL 1997, GIA' RICONOSCIUTI DALLA CORTE COSTITUZIONALE NON ILLEGITTIMI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata con ricorso della Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 97 e 119 Cost., nei confronti dell'art. 3, comma 214, della legge (collegata alla legge finanziaria per il 1997) 23 dicembre 1996, n. 662, secondo il quale, per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997, i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti correnti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' su di essi si sono ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1^ gennaio 1997. L'autonomia finanziaria delle Regioni postula infatti che esse abbiano la effettiva disponibilita' delle risorse loro attribuite ed il potere di manovra dei mezzi finanziari, e pertanto la norma impugnata, inserendosi nel sistema della tesoreria unica - dalla Corte costituzionale giudicato non illegittimo in quanto e' appunto diretto ad assicurare il controllo della liquidita' di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari - non la vulnera. Mentre va considerato che la disposizione censurata - a parte la sua limitata efficacia nel tempo - e' altresi' destinata ad operare nel quadro della complessiva manovra finanziaria per il 1997, caratterizzata dalla previsione di ulteriori misure, in vista del risanamento dei conti pubblici e del contenimento della spesa (art. 8 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) di cui pure la Corte ha escluso la incostituzionalita'. Il che comporta il rigetto, oltre che della censura di violazione dell'autonomia finanziaria, anche di quella di contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Cfr. S. nn. 412/1993, 381/1996, 293/1995 e 421/1998. red.: S. Pomodoro

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte