Sentenza 63/2022 (ECLI:IT:COST:2022:63)
Massima numero 44733
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  08/02/2022;  Decisione del  08/02/2022
Deposito del 10/03/2022; Pubblicazione in G. U. 16/03/2022
Massime associate alla pronuncia:  44730  44731  44732


Titolo
Reati e pene - In genere - Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dall'utilizzo di servizi internazionali di trasporto ovvero di documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti - Pena edittale della reclusione da cinque a quindici anni - Violazione dei principi di uguaglianza-ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 210001).

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 12, comma 3, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti». Il drastico aumento di pena (da uno a cinque anni di reclusione, nel minimo, e da cinque a quindici anni, nel massimo) previsto per il delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nelle ipotesi aggravate in esame viola i principi di uguaglianza-ragionevolezza e di proporzionalità della pena. Diversamente dalle altre aggravanti speciali, volte a tutelare anche gli stranieri e a contrastare fenomeni di criminalità organizzata, l'utilizzazione di vettori internazionali non offende alcun bene giuridico ulteriore rispetto a quello della fattispecie base (l'ordinata gestione dei flussi migratori), né rappresenta una modalità di condotta particolarmente insidiosa o tale da creare speciali difficoltà di accertamento; quanto all'utilizzazione di documenti falsi o illegalmente ottenuti - certamente offensiva anche della "fede pubblica" - a sfuggire ad ogni plausibile giustificazione è invece l'entità dello scarto sanzionatorio tra la fattispecie base e quella aggravata, che presenta tratti di assoluta anomalia "intrasistematica" rispetto tanto alle pene previste per i delitti di falsità nel codice penale, che non superano nel minimo un anno di reclusione, quanto alla legislazione di settore, risultando così manifestamente sproporzionato. La parificazione delle condotte in esame a quelle di traffico internazionale di migranti costituisce, inoltre, una scelta legislativa manifestamente irragionevole, in quanto, se compiute senza scopo di lucro, le prime sono ordinariamente compatibili con situazioni nelle quali l'aiuto all'ingresso illegale è prestato per finalità (in senso lato "altruistiche") assai lontane da quelle del traffico, nelle quali lo straniero è "vittima" della condotta criminosa. I fatti descritti dal frammento normativo censurato dal Tribunale di Bologna, oggetto dell'ablazione, ricadranno così nel comma 1 dell'art. 12 t.u. immigrazione e saranno assoggettati alle pene previste per la fattispecie base, salvo che ricorrano altre circostanze aggravanti e fermo restando il concorso di eventuali reati di falsità documentale. (Precedente: S. 236/2016 - mass. 39110).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 12  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte