Sentenza 172/1999 (ECLI:IT:COST:1999:172)
Massima numero 24706
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Titolo
SENT. 172/99 A. SERVIZIO MILITARE - ASSOGGETTAMENTO ALLA LEVA MILITARE DEGLI APOLIDI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - PROSPETTATO CONTRASTO CON LA NORMA DELLA COSTITUZIONE PREVEDENTE L'OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO MILITARE - ESCLUSIONE - INESISTENZA, NELL'INVOCATO PRECETTO, DELLA LIMITAZIONE, PRESUPPOSTA DAL GIUDICE 'A QUO', DI TALE OBBLIGATORIETA' AI CITTADINI - NON FONDATEZZA.
SENT. 172/99 A. SERVIZIO MILITARE - ASSOGGETTAMENTO ALLA LEVA MILITARE DEGLI APOLIDI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - PROSPETTATO CONTRASTO CON LA NORMA DELLA COSTITUZIONE PREVEDENTE L'OBBLIGATORIETA' DEL SERVIZIO MILITARE - ESCLUSIONE - INESISTENZA, NELL'INVOCATO PRECETTO, DELLA LIMITAZIONE, PRESUPPOSTA DAL GIUDICE 'A QUO', DI TALE OBBLIGATORIETA' AI CITTADINI - NON FONDATEZZA.
Testo
Sotto il profilo dedotto in riferimento all'art. 52 Cost., non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) nella parte in cui prevedono l'assoggettamento alla leva militare degli apolidi residenti nel territorio della Repubblica. I riferimenti, espliciti e impliciti, dell'art. 52 Cost., - nel proclamare il "sacro dovere" di difesa della Patria e, quale modo di renderlo attuale, l'obbligatorieta' del servizio militare, nei limiti e modi stabiliti dalla legge - ai cittadini, non escludono infatti l'eventualita' - la portata normativa della disposizione costituzionale essendo palesemente quella di stabilire in positivo, e non gia' di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi di tali doveri - che il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, estenda la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio militare anche a non cittadini. E se e' vero che le eccezioni alla normale riferibilita' dell'obbligo in questione ai cittadini - che cio' comporta - non possono esser prive - come gia' rilevato in passato dalla Corte - di limiti e condizioni, deve riconoscersi che, per quanto riguarda in particolare gli apolidi, nelle disposizioni impugnate, considerate nell'ambito dei sistemi normativi in cui si inseriscono, tali limiti e condizioni sicuramente sussistono.
- Su quest'ultimo punto, v., in particolare, la seguente massima C. Riguardo a questo ed anche agli altri aspetti della questione, cfr. comunque S. n. 53/1967.
Sotto il profilo dedotto in riferimento all'art. 52 Cost., non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) nella parte in cui prevedono l'assoggettamento alla leva militare degli apolidi residenti nel territorio della Repubblica. I riferimenti, espliciti e impliciti, dell'art. 52 Cost., - nel proclamare il "sacro dovere" di difesa della Patria e, quale modo di renderlo attuale, l'obbligatorieta' del servizio militare, nei limiti e modi stabiliti dalla legge - ai cittadini, non escludono infatti l'eventualita' - la portata normativa della disposizione costituzionale essendo palesemente quella di stabilire in positivo, e non gia' di circoscrivere in negativo, i limiti soggettivi di tali doveri - che il legislatore, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, estenda la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio militare anche a non cittadini. E se e' vero che le eccezioni alla normale riferibilita' dell'obbligo in questione ai cittadini - che cio' comporta - non possono esser prive - come gia' rilevato in passato dalla Corte - di limiti e condizioni, deve riconoscersi che, per quanto riguarda in particolare gli apolidi, nelle disposizioni impugnate, considerate nell'ambito dei sistemi normativi in cui si inseriscono, tali limiti e condizioni sicuramente sussistono.
- Su quest'ultimo punto, v., in particolare, la seguente massima C. Riguardo a questo ed anche agli altri aspetti della questione, cfr. comunque S. n. 53/1967.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/02/1964
n. 237
art. 1
co. 1
legge
05/02/1992
n. 91
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 52
Altri parametri e norme interposte