Sentenza 172/1999 (ECLI:IT:COST:1999:172)
Massima numero 24707
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Titolo
SENT. 172/99 B. SERVIZIO MILITARE - ASSOGGETTAMENTO ALLA LEVA MILITARE DEGLI APOLIDI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE PER CUI L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - ESCLUSIONE - ESISTENZA, TRA TALI NORME, DI UN DIVIETO DI ESTENDERE L'OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE AGLI STRANIERI, MA NON AGLI APOLIDI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 172/99 B. SERVIZIO MILITARE - ASSOGGETTAMENTO ALLA LEVA MILITARE DEGLI APOLIDI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - PROSPETTATO CONTRASTO CON IL PRECETTO COSTITUZIONALE PER CUI L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO SI CONFORMA ALLE NORME DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - ESCLUSIONE - ESISTENZA, TRA TALI NORME, DI UN DIVIETO DI ESTENDERE L'OBBLIGO DEL SERVIZIO MILITARE AGLI STRANIERI, MA NON AGLI APOLIDI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Anche sotto il profilo dedotto in riferimento all'art. 10 Cost., non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui prevedono l'assoggettamento alla leva militare degli apolidi residenti nel territorio della Repubblica. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali l'ordinamento giuridico italiano, in forza dell'invocato precetto costituzionale, e' tenuto a conformarsi, vietano infatti - come dimostrano, riguardo ai casi di cittadinanza doppia o plurima, le Convenzioni internazionali, come la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, a cui hanno dato esecuzione le leggi 12 luglio 1962, n. 1111, 4 ottobre 1966, n. 876, 12 marzo 1977, n. 168, 5 maggio 1976, n. 401 - l'estensione dell'obbligo del servizio militare agli stranieri, ma non agli apolidi. Per i quali, invece, le vigenti convenzioni, rimettendo la disciplina della loro condizione giuridica alle legislazioni nazionali nel rispetto di una serie di diritti fondamentali (cfr. artt. 2 e 12 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo 'status' degli apolidi, cui e' stata data esecuzione in Italia con la legge 1 febbraio 1962, n. 306) non fanno menzione alcuna di una loro pretesa estraneita' all'obbligo di prestazione del servizio militare, cosicche' nell'esperienza del diritto di altri Paesi, pur aderenti a tale Convenzione, e' possibile trovare norme similari a quelle qui censurate.
- Cfr. S. nn. 974/1988 e 278/1992.
Anche sotto il profilo dedotto in riferimento all'art. 10 Cost., non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui prevedono l'assoggettamento alla leva militare degli apolidi residenti nel territorio della Repubblica. Le norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, alle quali l'ordinamento giuridico italiano, in forza dell'invocato precetto costituzionale, e' tenuto a conformarsi, vietano infatti - come dimostrano, riguardo ai casi di cittadinanza doppia o plurima, le Convenzioni internazionali, come la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, a cui hanno dato esecuzione le leggi 12 luglio 1962, n. 1111, 4 ottobre 1966, n. 876, 12 marzo 1977, n. 168, 5 maggio 1976, n. 401 - l'estensione dell'obbligo del servizio militare agli stranieri, ma non agli apolidi. Per i quali, invece, le vigenti convenzioni, rimettendo la disciplina della loro condizione giuridica alle legislazioni nazionali nel rispetto di una serie di diritti fondamentali (cfr. artt. 2 e 12 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo 'status' degli apolidi, cui e' stata data esecuzione in Italia con la legge 1 febbraio 1962, n. 306) non fanno menzione alcuna di una loro pretesa estraneita' all'obbligo di prestazione del servizio militare, cosicche' nell'esperienza del diritto di altri Paesi, pur aderenti a tale Convenzione, e' possibile trovare norme similari a quelle qui censurate.
- Cfr. S. nn. 974/1988 e 278/1992.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/02/1964
n. 237
art. 1
co. 1
legge
05/02/1992
n. 91
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 10
Altri parametri e norme interposte