Sentenza 172/1999 (ECLI:IT:COST:1999:172)
Massima numero 24720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
10/05/1999; Decisione del
10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Titolo
SENT. 172/99 C. SERVIZIO MILITARE - ASSOGGETTAMENTO ALLA LEVA MILITARE DEGLI APOLIDI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - RAGIONEVOLEZZA - MOTIVI - CORRELAZIONE DEI DOVERI AL RIGUARDO IMPOSTI AGLI APOLIDI CON I DIRITTI AD ESSI AMPIAMENTE RICONOSCIUTI, AL PARI DEI CITTADINI, NEI RAPPORTI CIVILI E SOCIALI - ATTUALE CONCEZIONE DEL SERVIZIO MILITARE NON PIU' LEGATA, COME IN PASSATO, ALL'IDEA DELLO "STATO DI POTENZA", MA A QUELLE DELLA GARANZIA DELLA LIBERTA' DEI POPOLI E DELL'INTEGRITA' DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE.
SENT. 172/99 C. SERVIZIO MILITARE - ASSOGGETTAMENTO ALLA LEVA MILITARE DEGLI APOLIDI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA - RAGIONEVOLEZZA - MOTIVI - CORRELAZIONE DEI DOVERI AL RIGUARDO IMPOSTI AGLI APOLIDI CON I DIRITTI AD ESSI AMPIAMENTE RICONOSCIUTI, AL PARI DEI CITTADINI, NEI RAPPORTI CIVILI E SOCIALI - ATTUALE CONCEZIONE DEL SERVIZIO MILITARE NON PIU' LEGATA, COME IN PASSATO, ALL'IDEA DELLO "STATO DI POTENZA", MA A QUELLE DELLA GARANZIA DELLA LIBERTA' DEI POPOLI E DELL'INTEGRITA' DELL'ORDINAMENTO NAZIONALE.
Testo
La scelta del legislatore di estendere, negli artt. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), l'obbligo del servizio militare agli apolidi residenti nel territorio della Repubblica, non puo' essere ritenuta irragionevole. Va rilevato, infatti, che tali soggetti, residenti in Italia in base ad una scelta non certo ad essi giuridicamente imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla abbondante legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali - culminata nell'affermazione di principio della piena parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani (v. artt. 1, commi 1 e 2, commi 1-5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - che - secondo quanto risulta dall'art. 2 Cost. la' dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarieta', prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza - induce a ritenerli accolti in una comunita', che unisce tutti coloro che quasi come in una seconda cittadinanza ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tanto piu' che la Costituzione (artt. 11 e 52, primo comma) impone una visione degli apparati militari dell'Italia e del servizio militare stesso, non piu' finalizzata, come in passato, all'idea dello "Stato di potenza", ma legata invece all'idea della garanzia della liberta' dei popoli e dell'integrita' dell'ordinamento nazionale, quale risulta dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare).
- V. la precedente massima A.
La scelta del legislatore di estendere, negli artt. 1, primo comma, lett. c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), l'obbligo del servizio militare agli apolidi residenti nel territorio della Repubblica, non puo' essere ritenuta irragionevole. Va rilevato, infatti, che tali soggetti, residenti in Italia in base ad una scelta non certo ad essi giuridicamente imposta, godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dalla abbondante legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali - culminata nell'affermazione di principio della piena parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani (v. artt. 1, commi 1 e 2, commi 1-5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - che - secondo quanto risulta dall'art. 2 Cost. la' dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarieta', prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza - induce a ritenerli accolti in una comunita', che unisce tutti coloro che quasi come in una seconda cittadinanza ricevono diritti e restituiscono doveri, la partecipazione alla quale ben puo' giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tanto piu' che la Costituzione (artt. 11 e 52, primo comma) impone una visione degli apparati militari dell'Italia e del servizio militare stesso, non piu' finalizzata, come in passato, all'idea dello "Stato di potenza", ma legata invece all'idea della garanzia della liberta' dei popoli e dell'integrita' dell'ordinamento nazionale, quale risulta dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare).
- V. la precedente massima A.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
14/02/1964
n. 237
art. 1
co. 1
legge
05/02/1992
n. 91
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte