Ordinanza 174/1999 (ECLI:IT:COST:1999:174)
Massima numero 24675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GRANATA  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  10/05/1999;  Decisione del  10/05/1999
Deposito del 18/05/1999; Pubblicazione in G. U. 26/05/1999
Massime associate alla pronuncia:  24676


Titolo
ORD. 174/99 A. PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI COERCITIVE NEI CONFRONTI DI INDAGATI PER I DELITTI DI PECULATO E DI FALSO DOCUMENTALE - ASSERITA POSSIBILITA' PER IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI DI DISPORRE UNA MISURA CAUTELARE DI TIPO INTERDITTIVO - INTERROGATORIO DELL'INDAGATO - LAMENTATA ESCLUSIVA PREVISIONE PER IL CASO IN CUI LA MISURA INTERDITTIVA SIA STATA RICHIESTA DALL'ACCUSA - DEDOTTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, NONCHE' DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza della stessa. Invero, il rimettente, muovendo dal presupposto secondo cui, di fronte ad una richiesta del Pubblico Ministero di applicazione di una misura cautelare coercitiva, il giudice per le indagini preliminari possa disporre l'applicazione di una misura cautelare interdittiva, si limita ad affermare apoditticamente la sussistenza di tale possibilita', facendo richiamo alla <> propria del procedimento applicativo delle misure cautelari, senza considerare che i criteri di scelta di queste ultime, se valgono in via generale sia per la scelta tra quelle di tipo coercitivo sia per la scelta tra quelle di tipo interdittivo, non implicano tuttavia necessariamente una <> tra i due tipi di misure. - Sulla differenza di ordine categoriale e qualitativo tra le misure cautelari interdittive e quelle coercitive, v., tra le molte, S. n. 5/1994. red.: G. Leo

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte